Il quale prevede che «I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti». Come chiarito dalla relazione illustrativa dell’abrogato decreto Frodi, gli intermediari finanziari autorizzati ad operare cessioni successive alla prima restano comunque vincolati al rispetto di quanto previsto dall’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, per cui agli stessi è vietato l’acquisto del credito qualora sussistano gli obblighi previsti dagli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Dalla redazione