Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Sicilia 20/05/2022, n. 531/Gab
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- D. Pres. R. 05/07/2023, n. 553/Gab
- Circ. Ass. 06/03/2023, n. 3
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni: VISTA la legge regionale 10 agosto 20 |
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Articolo Unico1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. |
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Allegato - Regolamento Tipo Edilizio Unico - Art. 2 legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i. - Art. 29 legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e s.m.i. - Aggiornato con le disposizioni normative di cui al DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 |
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PARTE PRIMA - Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia |
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TITOLO I - Norme generali |
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Capo I - Oggetto del regolamento edilizio |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento normativo obbligatorio di carattere tecnico operativo, che è approvato separatamente dal piano urbanistico comunale del quale costituisce comunque parte integrante e sostanziale. 2. Il REC, così com |
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Art. 2 - Competenze del Comune1. I Comuni sono tenuti ad adottare il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii., entr |
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Art. 3 - Aggiornamento del Regolamento Edilizio1. Eventuali norme regolamentari di legge intervenute successivamente all'approvazione del REC prevalgono sulle norme dello stesso, in quanto di caratt |
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Art. 4 - Riferimenti a leggi e regolamenti da osservare nell'attività edilizia1. Ai fini del presente Regolamento Edilizio si richiamano le norme di legge e di regolamento relative: a) alle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nella scheda "Quadro delle definizioni uniformi", allegata al presente regolamento, di cui alla "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380." del 20 ottobre 2016 (in G.U.R.I. 16.11.2016, Serie generale n. 268), modificata secondo la legislazione regionale (Allegato A); b) alle definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso (artt. 3 e 23-ter, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; art. 26, L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.); c) alla classificazione delle attività edilizie e dei titoli abilitativi (attività edilizia libera, permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - artt. 3, 5 e 10, L.R. 16/2016 e s.m.i., corrispondente con il "glossario" delle opere edilizie e delle categorie d'intervento a cui le stesse appartengono (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222); d) alla modulistica unificata edilizia, agli elaborati e alla documentazione da allegare alla stessa (LR 16/2016 e s.m.i.); e) ai requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini (DM 2 aprile 1968, n. 1444; artt. da 873 a 899 del Codice Civile) e alle deroghe previste da disposizioni di legge (art. 18, L.R. 16/2016 e s.m.i.; art. 2-bis, D.P.R. 380/2001); e.2. al rispetto delle distanze imposte dai vincoli: |
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PARTE SECONDA - Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia |
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TITOLO I - Disposizioni organizzative e procedurali |
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Capo I - Organizzazione degli uffici: SUE, SUAP e organismi consultivi |
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Art. 5 - Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) e coordinamento con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e con altri Uffici comunali1. La gestione unitaria dei procedimenti in materia edilizia disciplinati dal presente Regolamento è garantita dallo Sportello unico per l'edilizia (S.U.E.), istituito al fine di assicurare celerità, trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa. 2. Gli uffici dello Sportello unico, in quanto amministrazione procedente, svolgono attività di assistenza, informazione e ricezione delle istanze, segnalazioni, comunicazioni, dichiarazioni, denunce, e curano l'istruttoria e le definizione dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o comunque di ogni procedimento inerente la materia edilizia. Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, assicurano agli interessati l'attività consultiva funzionale all'istruttoria dei procedimenti. 3. Lo Sportello unico per le attività di propria competenza si raccorda con gli altri uffici comunali e con le amministrazioni regionali e statali preposte al rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, con riguardo anche agli atti di programmazione e gestione del territorio. |
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Art. 6 - Organi consultivi, Commissioni e Comitati1. Qualora in relazione alle prerogative sancite dall'articolo 6 |
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Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi |
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Art. 7 - Autotutela e riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentatiSi applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia ed amministrativa. |
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Art. 8 - Certificato di destinazione urbanistica1. L'Amministrazione Comunale rilascia ai richiedenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda e previa corresponsione dei dovuti diritti di segreteria, il certificato urbanistico che specifica, per l'immobile oggetto della richiesta, le previsioni degli st |
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Art. 10 - Agibilità, sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il soggetto titolare del titolo o atto abilitativo, e al pari i suoi successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 2. La segnalazione deve essere presentata all'Amministrazione comunale, secondo la specifica modulistica unificata, nella quale sono specificati i requisiti t |
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Art. 11 - Opere di urbanizzazione1. L'esercizio dell'attività edilizia o il rilascio del permesso di costruire per interventi edilizi è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno del soggetto interessato di procedere alla realizzazione delle medesime contestualmente all'esecuzione degli interventi edilizi. 2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dalla normativa nazionale e regionale vigente. Non si considerano opere di urbanizzazione gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsia |
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Art. 12 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni1. Il contributo di costruzione previsto dalla legge è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione. 2. I costi degli oneri di urbanizzazione sono determinati con deliberazione del Consiglio Comunale e riferite alla superficie lorda di pavimento o al volume oggetto di intervento. Il contributo sul costo di costruz |
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Art. 13 - Pareri preventivi1. Le amministrazioni preposte al rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, ai fini dell'espressione dell'avviso di propria competenza, si atterranno esclusivamente alla valutazione sulla ammissibilità e sulla compatibilità dello stesso con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesto il titolo abilitativo, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. Detti atti di assens |
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Art. 14 - Ordinanze, interventi urgenti e straordinari, e interventi sostitutivi1. Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite, anche in esecuzione di ordinanza comunale, senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il proprietario deve da |
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Art. 15 - Partecipazione al procedimento1. Come previsto dagli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990 e s.m.i., e dagli articoli 11 e 12 |
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Art. 16 - Pubblicità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa1. L'Amministrazione comunale, nell'esame e rilascio dei titoli abilitativi, si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche con riferimento agli atti e documenti già in suo possesso, provvedendo qualora conveniente per consentire la celerità dell'azione amministrativa alla riunione dei procedimenti amministrativi connessi |
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Art. 17 - Il "Fascicolo del fabbricato"1. Allo scopo di promuovere il "fascicolo del fabbricato" di cui all'art. 32 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, lo stesso è redatto, in fase di prima applicazione, per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23, da professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dell'amministratore del condominio. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte intere |
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TITOLO II - Disciplina della esecuzione dei lavori |
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Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori |
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Art. 18 - Inizio, differimento e fine dei lavori1. Nel caso della C.I.L.A. e della S.C.I.A. la comunicazione di inizio dei lavori coincide con la presentazione del titolo e pertanto dovranno essere contestualmente adempiuti tutti gli obblighi di legge inerenti. 2. Per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (C.I.L.A.) i Comuni possono disciplinare le modalità di controllo a campione ai sensi art. 6-bis, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nella misura minima del 10% rispetto al numero di quelle pervenute al Comune, in un determinato periodo di tempo. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine ai seguenti quattro elementi: - all'idoneità dell'istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell' |
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Art. 19 - VariantiSi applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia ed amministrativa. |
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Art. 20 - Mancata ultimazione dei lavori1. Ove l'intervento edilizio non risulti ultimato nei termini indicati nei titoli edilizi, l'esecuzione della residua parte è classificata come l'intervento originario, salvo che i lavo |
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Art. 21 - Occupazione di suolo pubblico1. Coloro che per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 18 del presente Regolamento, intendano occupare temporaneamente il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Comune apposita domanda secondo i regolamenti di settore vigenti. L'ufficio comunale competente, nel rilasciare la concessione del suolo, fissa le norme e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, nonché il periodo massimo di durata della stessa. 2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area oggetto della medesima. 3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico è concessa dal Comune purché sia compatibile con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità. 4. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare entro |
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Art. 22 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ecc1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi. 2. È altresì obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione al Comune ai fini del censimento regionale e, qualora ne sussistano i presupposti, porre in essere tutti gli interventi prescritti |
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Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori |
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Art. 23 - Principi generali dell'esecuzione dei lavori1. Agli effetti dell'art. 3, comma 3, della L.R. 16/2016 e s.m.i. (attività libera asseverata), dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001 (permesso di costruire segnalazione certificata di inizio attività) e dell'art. 64, commi 4 e 5 dello stesso D.P.R. |
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Art. 24 - Punti fissi di linea e di livello1. Prima di iniziare i lavori per interventi oggetto di prescrizioni planivolumetriche (piani urbanistici o titoli abilitativi convenzionati), l'avente titolo è tenuto a richiedere al Dirigente preposto all'unità organizzativa che ha curato l'istruttoria relativa allo strumento plani volumetrico, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della |
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Art. 25 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 (Sicurezza e controllo nei cantieri, ...), tutti i cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia ed essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a evitare inquinamento acustico, atmosferico, dei terreni, di falda, o di qualsiasi altro genere. 2. Salvo quanto più restrittivamente previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere e dal Regolamento Condominiale qualora si tratti di lavori all'interno di un edificio, a maggior tutela del vicinato, le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari, fatti salvi gli eventuali diversi orari previsti dai regolamenti locali: - nei mesi da ottobre ad aprile tra le ore 7.30 e le ore 19.00 nei giorni feriali, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; |
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Art. 26 - Cartelli di cantiere1. In conformità a quanto previsto all'articolo 20, comma 6, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento edilizio e fatti salvi ulteriori prescrizioni dettati dai regolamenti comunali. 2. Per i lavori so |
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Art. 27 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni1. Prima dell'edificazione il terreno deve essere bonificato da eventuali materiali inquinanti. 2. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle sedi stradali. A tale scopo dovrà essere richiesta all'Amministrazione la formale consegna di un'adeguata porzione di sede stradale. 3. L'installazione di tiranti ricadenti nel sottosuolo pubblico è soggetta a specifica richiesta; qualora la collocazione dei tiranti inerisca proprietà di terzi questa dovrà essere precedentemente assentita da |
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Art. 29 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera1. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. |
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Art. 30 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici1. Rinvenimenti e scoperte. Chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico, artistico, archeologico, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è onerato di denunciare immediatamente alla Soprintendenza o alla più vicina stazione dei Carabinieri, il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo della Soprintendenza predetta. Il titolare del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, il direttore dei lavori e l'a |
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Art. 31 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori1. L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all'unità organizzativa competente e, ove necessario, agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. L'autorizzazione è subordinata alla stipula di una polizza fideiussoria a garanzia. Ultimati i lavori, nel corso delle opere di ripristino relative alle aree pu |
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TITOLO III - Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e funzionali |
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Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio |
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Art. 32 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici1. Edificazione sul confine. Ove consentito dalle previsioni dello strumento urbanistico comunale, è ammessa l'edificazione in corrispondenza con la linea di confine di spazi privati di altra proprietà o di spazi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente Regolamento, nei casi di: - nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti di programmazione negoziata, piani urbanistici attuativi, progetti edilizi convenzionati per gli aspetti planivolumetrici; - nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti nei limiti della loro estensione; - nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma e sedime per le quali sia consentita in confine l'apertura di prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione di servitù registrate e trascritte; - nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, anche di maggiore estensione sia verticale che orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti, così da realizzare un corretto inserimento edilizio e ambientale, in conformità all'art 2-bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; - autorimesse private di un solo piano fuori terra e di altezza non superiore a m. 3 all'estradosso della copertura; - recinzioni di altezza massima pari a m. 3; - cabine per impianti tecnologici e similari di altezza massima pari a m. 3 all'estradosso della copertura; - locali deposito rifiuti e locali tecnici di altezza massima pari a m. 3 all'estradosso della copertura. 2. Sono unità immobiliari abitabili quelle in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari. 3. Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di nuova edificazione, fermo restando le norme di settore per le specifiche destinazioni. |
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Art. 33 - Requisiti prestazionali degli edifici1. I requisiti prestazionali degli edifici sono riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo. 2. In particolare, la qualità dell'aria ed adeguati sistemi di aerazione conferiscono alle unità immobiliari valori ottimali di comfort. Fermo restando le disposizioni di cui alla normativa tecnica di settore, per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d'aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d'aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere monoaffaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata. 3. In sostituzione dell'aerazione naturale è ammessa l'aerazione attivata con sistemi permanenti ed adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi: - locali destinati ad uffici; |
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Art. 34 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento di tutta o parte della copertura, con esclusione degli interventi oggetto di attività edilizia libera di cui all' |
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Art. 35 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale (prefabbricazione, legno, acciaio, alluminio, vetro)1. Il D.M. 17 gennaio 2018 ha aggiornato le "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al |
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Art. 36 - Incentivi1. Particolari disposizioni di legge statali o regionali prevedono, per le opere finalizzate all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti, il riconoscimento di particolari benefici di tipo economico o in termini di disponibilità edificatoria, quali riduzioni dei contributi di costruzione, premi di edificabilità, bonus volumetrici (piano casa), deroghe ai parametr |
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Art. 37 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon1. In attuazione delle disposizioni di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la effet |
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Art. 38 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale1. Fermo restando le disposizioni della normativa tecnica di settore, tutti gli edifici devono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri. Essi non devono provocare, inoltre, localmente o altrove, l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo. 2. Le cucine e gli spazi di cottura devono avere le seguenti caratteristiche: - pavimenti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; - soffitto rifinito con intona |
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Art. 39 - Strutture sanitarie private1. Le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario regionale svolgono le attività diagnostica, di laboratorio, ambulatoriale e clinica presso centri specialistici così identificati (elenco non esaustivo): a) ambulatori e consultori familiari |
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Art. 40 - Edilizia privata scolastica e per l'infanzia1. Le strutture scolastiche private svolgono le attività didattiche e formative corrispondenti alle istituzioni statali presso centri specialistici così identificati (elenco non esaustivo): a) istituti scolastici privati (istruzione primaria e secondaria) |
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Art. 41 - Strutture ricettive1. Le strutture ricettive sono così identificate (elenco non esaustivo): a) alberghi e motels b) albergo diffuso c) residence turistico-alberghiero d) villaggi turistici/resort e) case vacanza |
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Art. 42 - Strutture e attrezzature per lo sport e lo svago1. Le strutture sportive e destinate allo svago di cui al presente articolo, realizzate e gestite da privati, possono costituire pertinenza (in quanto accessori) di immobili ad uso residenziale, turistico-ricettivo, scolastico, o di altre strutture, ovvero possono costituire autonome attrezzature, anche pluridisciplinari, che svolgono at |
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Art. 43 - Strutture per la ristorazione e somministrazione1. Le strutture destinate alla ristorazione ed alla somministrazione di alimenti e bevande sono così identificate (elenco non esaustivo): a) bar |
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Art. 44 - Strutture di intrattenimento1. Le strutture private destinate all'intrattenimento sono così identificate (elenco non esaustivo): |
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Art. 45 - Strutture per attività produttive agricole, artigianali, commerciali e industriali1. Le strutture destinate alle attività produttive, agricole, artigianali, commerciali e industriali sono così classificate (elenco non esaustivo): a) attività artigianali di servizio alla persona b) attività artigianali nel settore dell'alimentazione c) attività artigianali ne |
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Art. 46 - Strutture specializzate per l'agricoltura1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per serra si intende un apprestamento di protezione per la coltivazione di terreno agrario capace di creare un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente. 2. Si distinguono: a) "serra temporanea": la struttura realizzata normalmente con tubolari e coperture a falda o ad arco di metallo e/o di elementi prefabbricati in c.a. e legno e con copertura in film plastici leggeri o con reti ombreggianti, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata di una o due stagioni, al termine delle quali vien |
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Art. 46-bis - Dotazioni igienico sanitarie per le strutture specializzate per l'agricoltura1. Le strutture specializzate per l'agricoltura (stalle, porcilaie, pollai, fienili, silos, concimaie), devono rispettare la distanza di ml. 15,00 dalle residenze e dotarsi di tutti gli apprestamenti utili per il controllo degli insetti e roditori. 2. Con riferimento ai reflui prodotti si richiama la normativa vigente in materia a cui, tali strutture, devono sottos |
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Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico |
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Art. 47 - Strade e viabilità1. Per la disciplina degli accessi dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati, e da questi verso la viabilità esterna, si rinvia a quanto app |
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Art. 48 - Porticati1. Diversamente da logge e portici ad uso privato esclusivo, i porticati si definiscono, come indicato nell'Allegato "A" - Quadro delle definizioni uniformi, quali spazi coperti situati al piano terreno, scandito da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni |
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Art. 49 - Piste ciclabili1. Il D.M. 30.11.1999, n. 557 rubricato "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" ha definito le linee |
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Art. 50 - Aree per parcheggio1. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, e di parcheggi privati con più di 30 autovetture, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le caratteristiche di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili. 2. I parche |
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Art. 51 - Piazze e aree pedonalizzate1. L'utilizzazione delle aree pedonali private gravate da servitù di uso pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale relativo all'util |
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Art. 52 - Passaggi pedonali e marciapiedi1. L'Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini. Tuttavia, in occasione di lavori per l'apertura di passi carrabili, l'Amministrazione comunale potrà chiedere ai privati la realizzazione degli stessi secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno impartite dai competenti Uffici comunali e previa costituzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia del suolo pubblico, che sarà svincolata dall'Amministrazione solo ad avvenuta constatazione della regolare ultimazione dei lavori. |
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Art. 53 - Passi carrai ed uscite per autorimesse1. L'accesso/uscita dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati e viceversa, o di pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili, provvisti delle caratteristiche morfologiche e funzionali previste dalla legge, autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con segnali di divieto di sosta con riferimento al Codice della strada. |
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Art. 54 - Dehors su suolo pubblico e privato ad uso pubblico1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione. 2. I dehors sono costituiti dalle seguenti tipologie: a) Tavoli e sedie. b) Tavoli, sedie, ombrelloni. c) Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni. d) Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituite da fioriere. e) Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche: 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili; 2) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche; 3 |
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Art. 55 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni1. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare e mantenere sui fronti degli edifici di qualunque natura essi siano, a sua cura e spese, previo avviso agli interessati, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) tabelle indicanti il nome di vie o di altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla s |
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Art. 56 - Recinzioni di spazi pubblici1. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane la tutela del paesaggio. 2. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni |
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Art. 57 - Numerazione civica1. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici vengono posati a cura dell'Amministrazione comunale; allo scopo di realizzare una nuova numerazione, l'Amministrazione può applicare indicatori provvisori. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprietario. |
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Art. 58 - Aree verdi1. L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che nella progettazione, nella costruzione e nell'uso siano rivolti a migliorare il paesaggio e diminuire gli impatti sull'ambiente urbano, in termini di utilizzo e vivibilità. Sono perciò incentivati gli interventi innovativi in termini paesaggistici, architettonici, ambientali e culturali, che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa come insieme di manufatti e spazi aperti, gestione delle risorse e riduzione delle superfici impermeabili. |
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Art. 59 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale1. Ai parchi e giardini di interesse storico-monumentale ancorché di proprietà privata è riconosciuto un interesse pubblico conferitogli dalle sue caratteristiche artistiche e/o dalla rilevanza storica e, in quanto tali, dovranno essere conservati nei loro caratteri originari. Non è ammessa la riduzione o la suddivisione delle aree. |
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Art. 60 - Orti urbani1. L'Amministrazione comunale promuove la formazione e l'organizzazione di "orti urbani" e di "giardini condivisi" quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno coltivabili con scopo non commerciale e con la finalità di incentivare forme di |
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Art. 61 - Parchi e percorsi in territorio rurale, sentieriSi fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento comunale del Verde, anche alla luce del recente aggiornamento delle disposizioni attuative dello St |
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Art. 62 - Tutela del suolo e del sottosuolo1. Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti il deposito, il commercio e l'utilizzo di sostanze pericolose (incluse, ad esempio, le industrie insalubri, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie (Regio decreto 27.7.1934, n. 1265) e s.m.i. e i distributori di carburanti, da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva; b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.); |
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Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologichePer tutti gli interventi di cui al presente Capo IV si applicano le leggi di settore vigenti nonché il regolamento comunale d'igiene e le circolari in |
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Art. 63 - Approvvigionamento idrico1. Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque. 1.1 Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, in modo da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio. 1.2 Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso domestico può essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal caso, deve risultare potabile dall'analisi dei competenti servizi sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai servizi stessi. 1.3 Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto. 1.4 Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte del comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua. 2. Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile. 2.1 I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai comunque, a distanza minore di ml. 10 da questi. 2.2 I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante. 2.3 Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello. 2.4 L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe. |
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Art. 64 - Depurazione e smaltimento delle acque1. Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. 2. Le modalità di scarico di acque reflue in Pubblica Fognatura sono definite dal "Regolamento di Fognatura e Depurazione" approvato con Delibera di Consiglio Comunale. 3. L'ubicazione delle fosse settiche e/o tipo Imhoff deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e |
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Art. 65 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, aree ecologiche1. I rifiuti urbani devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento al "Regolamento comunale" che prevede la raccolta por |
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Art. 66 - Distribuzione dell'energia elettrica e del gas1. Negli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia e negli interventi su edifici esistenti che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale appartenenti alle categorie E.1(1) ed E.1(2) di edifici definite dal D.P.R. 412/93, art. 3, è obbligatorio: a. installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati in modo non continuativo, ad esclusione degli apparecchi illuminanti per l'illuminazione di sicurezza; b. parzializzare gli impianti con |
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Art. 67 - Ricarica dei veicoli elettrici1. Nelle nuove realizzazioni di edifici commerciali, misti, industriali, artigianali o comunque finalizzati all'utilizzo pubblico, i box o le aree di p |
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Art. 68 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento1. Ferme restando le norme vigenti in materia e le eventuali disposizioni più restrittive introdotte a livello nazionale e regionale, il presente articolo promuove misure di sostenibilità ambientale in edilizia, attraverso la riduzione dell'uso delle risorse non rinnovabili, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei carichi inquinanti in ambiente lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni, migliorando al contempo il comfort degli spazi interni e l'uso degli spazi esterni agli edifici. 2. Le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano agli edifici di nuova costruzione e agli interventi di ampliamento volumetrico |
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Art. 69 - Telecomunicazioni e impianti di ricezione satellitare, antenne a servizio degli edificiSi applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
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Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico |
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Art. 70 - Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi1. Nelle nuove costruzioni o a seguito di ristrutturazioni rilevanti di qualsiasi tipo, pubbliche o private, e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro parte, comprese le coperture e la consistenza arborea/arbustiva, in modo da assicurare e sviluppare il rispetto dei valori estetici ambientali e di sicurezza. Gli spazi scoperti devono essere sistemati prevalentemente a verde con messa a dimora di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il deflusso delle acque piovane, fermo restando l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. v) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. 2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni nei restauri e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni, e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante. 3. Nelle pareti esterne di edifici di nuova costruzione o a seguito di ristrutturazioni rilevanti è vietato sistemare tubi di scarico di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere eccettuati i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto architettonico originari |
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Art. 71 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio1. Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, ivi compresi i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono garantire un corretto inserimento paesistico nel contesto urbano. 2. Fermo restando quanto già previsto al precedente articolo 70 gli interventi sulle facciate devono essere realizzati con materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti ag |
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Art. 72 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali1. Il presente articolo è riferito alle nuove costruzioni. I parapetti di ballatoi, terrazze, balconi, scale, rampe, ecc. devono essere in materiali resistenti a garanzia della sicurezza e devono avere un'altezza di almeno m 1,00 riferita al piano di calpestio adiacente. |
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Art. 73 - Allineamenti, arretramenti e confrontanza1. Fermo restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade, stabilite dalle N.T.A. dello strumento urbanistico generale comunale nonché dal Codice della Strada o da specifiche norme di legge, può essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti. 2. Per comprovati motivi estetici, funzionali, ambientali e di sicurezza del traffico, può essere richiesta la costituzione d |
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Art. 74 - Piano del colore1. Per qualsiasi intervento edilizio devono essere precisati i colori oltre che i materiali, e le finiture delle facciate, degli infissi e di tutti gli altri elementi architettonici esterni. 2. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso. 3. Negli edifici che presentano prospetti intonacati è fatto obbligo di mantenere la finitura ad intonaco e non è ammesso lasciare le facciate stonacate con finiture in pietrame o mattone faccia vista; in particolare, non è ammess |
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Art. 75 - Coperture degli edifici, canali di gronda e pluviali1. Si definisce copertura la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. La copertura è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi. 2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione che ne prevedono il rifacimento, la copertura dovrà conservare l'assetto planivolumetrico delle falde di copertura, essendo consentita solamente l'eliminazione di parti incongrue di natura superfetativa estranee all'impianto originario. 3. Nei casi di |
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Art. 76 - Illuminazione pubblica1. L'illuminazione pubblica corrente, ad esclusione di quella specifica per i monumenti, deve essere adatta e proporzionata alla natura e dimensione degli spazi della città. |
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Art. 77 - Intercapedini e griglie di aerazione1. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni |
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Art. 78 - Serramenti esterni degli edifici1. Gli infissi esterni, nei casi di sostituzione, dovranno mantenere nell'aspetto le forme e i colori simili a quelli della tipologia originaria dell'unità |
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Art. 79 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe1. L'apposizione anche provvisoria di vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari ecc. è subordinata all'autorizzazione del Comune. 2. L'autorizzazione è rilasciata purché l'opera non danneggi il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occup |
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Art. 80 - Cartelloni pubblicitari1. L'installazione su suolo pubblico o privato di cartelloni pubblicitari ed installazioni di ogni genere è consentita qualora non ostacoli la circolazion |
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Art. 81 - Muri di cinta1. Per muri di cinta devono genericamente intendersi le opere di recinzione, non suscettibili di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno, che assumono natura pertinenziale in quanto hanno esclusivamente la funzione di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà. |
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Art. 82 - Beni culturali ed edifici storiciLa materia è disciplinata in conformità alle specifiche disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché in conformità con le previsioni degli |
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Art. 83 - Cimiteri monumentali e storiciLa materia è disciplinata in conformità alle specifiche disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché in conformità con le previsioni degli |
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Art. 84 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per l'accesso e l'esodo dagli edificiSi applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
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Capo VI - Elementi costruttivi |
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Art. 85 - Accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici. Superamento barriere architettoniche1. Tutti gli edifici oggetto di intervento devono essere visitabili e adattabili, oltre che accessibili, secondo le indicazioni normative vigenti. Al fine di migliorare l'accessibilità negli edifici esistenti in caso di necessità motivate da specifiche disabilità, sono consentite deroghe all'articolo 32 del presente Regolamento. Nell'esecuzione di opere edilizie devono essere osservate le prescrizioni delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. 2. In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, a partire dagli interventi qualificabili di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requisito di visitabilità per gli spazi utilizzati dal pubblico. Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la formazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all'arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 15% per |
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Art. 86 - Serre bioclimatiche1. Le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, realizzati negli edifici esistenti, non sono computati ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni: - essere integrate |
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Art. 87 - Produzione del calore e climatizzazione1. Negli interventi di nuova costruzione e di sostituzione edilizia, riguardanti edifici appartenenti alla categoria E1 elencate all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, con più di quattro unità abitative è preferibile l'impiego di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di tipo centralizzato, anche alimentato da reti di teleriscaldamento. 2. Nel caso di installazione di caldaia a condensazione avente portata termica superiore a 200 kW, l'acqua di condensa raccolta nel generatore di calore e nel sistema di evacua |
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Art. 87-bis - Centrali termiche, forni, canne fumarie e camini1. Ai fini della rispondenza degli impianti termici, oltre alla osservanza delle specifiche norme di settore, è necessario che ogni centrale termica, focolare, stufa, forno e simili, di qualunque tipo purché non elettrico, abbia una canna fumaria propria, opportunamente dimensionata per la eliminazione dei prodotti di combustione costruita con materiale impermeabile atto ad evitare macchie screpolature o distacchi di intonaco sulla parete esterna dei muri. Nel caso di combustibile solido o liquido detta canna fumaria deve essere prolungata di almeno un metro oltre il punto di uscita dal tetto. In caso di combustibile gassoso per quanto concerne il dimensionamento ed il posizionamento del comignolo/terminale di scarico si applicano le prescrizioni della norma UNI7129 valida al momento della realizzazione. 2. Per gli impianti elettrici, di cucina o di riscaldamento è sufficiente un'idonea aspirazione di vapori anche a parete in maniera da non creare disturbo o disagio ai passanti e al vicinato e comunque con scarico ad altezza non inferiore ai 2,30 mt. dal piano di calpestio. Quanto sopra vale anche per i forni elettrici per la cottura della pizza quando, data la struttura dell'immobile, non sia possibile realizzare la canna fumaria (dimostrabile con idonea documenta |
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Art. 88 - Impianti di illuminazioneSi applica quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
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Art. 89 - Corti e cortili1. Si definiscono corti o cortili gli spazi scoperti, interni al corpo di fabbrica, posti anche su diverse quote, delimitati per almeno i 4/5 del loro perimetro da fabbricati o muri di confine tra i vari lotti di altezza superiore a m. 3, preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili 2. Nelle corti e nei cortili devono, comunque, essere |
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Art. 90 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine1. I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti accessori e di servizio quali bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine in edifici aventi fino ad un massimo di 10 piani. I cavedi devono garantire, al piano sottostante a quello più basso da ventilare e illuminare, un collegamento aperto pari almeno a 1/3 della superficie minima, di cui al comma 2, ed inoltre devono proseguire con sezione aperta fino al colmo del tetto. 2. Ai fini di cui al comma 1, i cavedi devono essere così dimensionati: - per altezze fino a m. 8: lato minimo m. 2,50, superficie minima mq. 6; |
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Art. 91 - Recinzioni private1. La recinzione di aree private deve essere realizzata nel rispetto delle distanza dal ciglio stradale ove prescritta ed in generale del Codice della Strada e, in ogni caso previa acquisizione del necessario assenso dell'ente proprietario della strada stessa se diverso dal Comune. 2. In prossimità degli incroci stradali e delle curve cieche, le siepi e le recinzioni debbono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiu |
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Art. 92 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici1. Al fine di salvaguardare le tipicità locali, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che riguardino l'esterno dell'edificio dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive tradizionali, nel rispetto delle caratteristiche locali, e, a |
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Art. 93 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza1. Nella progettazione relativa ad aree di pertinenza di edifici di qualsiasi natura e destinazione funzionale si dovrà prevedere un'adeguata sistemazione degli spazi di resede, mediante la realizzazione di aree a verde, da sistemare prevalentemente con specie autoctone e adatte al regime idrico, termico e climatico dell'area individuando le specie idonee e adatte ed arredi da giardino che le rendano concretamente utilizzabili: così sistemate dette aree saranno computate come "aree a verde" ad eccezione di quelle che per l'esigua dimensione e frammentazione risulteranno di fatto non fruibili. 2. Le piantumazioni da allocarsi nelle aree di resede di pertinenza d |
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Art. 94 - Piscine1. La realizzazione di piscine costruite in opera, con elementi prefabbricati o con altre tipologie costruttive, sia interrate che fuori terra, è regolamentata dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i. 2. Le piscine scoperte dovranno essere posizionate in modo tale da rid |
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Art. 95 - Tettoie, verande ed altri accessori a corredo degli immobili1. Si intendono tettoie, come specificato nell'Allegato "A" - Quadro delle definizioni uniformi, gli elementi edilizi di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Le strutture verticali sono costituite da elementi verticali a sostegno di copertura rigida, ad andamento orizzontale od obliquo, ricoperta con guaina ardesiata, tegole o laterizio. 2. Tali strutture devono essere autoportanti, fissate al suolo con staffe e viti e aperte su tutti i lati, oppure fissate in aderenza per un lato alla facciata del fabbricato principale, nel qual caso devono essere aperte su almeno due lati. 3. Rientrano nella presente |
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TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo |
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Art. 96 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio1. L'Amministrazione Comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza sull'attività edilizio-urbanistica nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 27 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nel rispetto del principio di responsabilità dei singoli operatori e col fine esclusivo di accertare la rispondenza dell'attività edilizia al progetto assentito ed alle norme di legge e del presente Regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità attuative stabilite dai titoli abilitativi o consentite per l'esercizio dell'attività edilizia. |
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Art. 97 - Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori1. In relazione a quanto disposto dal Titolo II "Disciplina della esecuzione dei lavori" del presente Regolamento, il committente delle opere si impegna a: - garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. "Attuazione dell' |
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Art. 98 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari1. Con apposito regolamento comunale sono disciplinate le procedure di acquisizione, demolizione e/o destinazione degli immobili abusivi. Con lo stesso regolamento è altresì disciplinata la quantificazione e la destinazione dei proventi delle sanzioni, determinate in applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e in conformità |
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TITOLO V - Norme transitorie |
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Art. 99 - Entrata in vigore, e disposizioni transitorie e finali1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento edilizio si applicano ai titoli abilitativi presentati dopo la data di entrata in vigore dello stesso. Al fine di quanto previsto nei precedenti punti la domanda/dichiarazione/segnalazione/comunicazione si intende presentata dalla data in cui perviene al Comune. 2. Le varianti, anche essenziali, apportate ai titoli già validi ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad essere disciplinate |
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Allegato A - Quadro delle definizioni uniformi |
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Allegato B - Fascicolo del fabbricatoParte di provvedimento in formato grafico |
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29/11/2024
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