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Risoluz. Ag. Entrate 12/03/2021, n. 18/E

Configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 – Comunità energetiche rinnovabili.
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Testo del documento

A seguito della adozione dell’articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine:

1) alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni” di cui all'articolo 42-bis sopracitato, di fruire della detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 e della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) al trattamento fiscale da riservare alle somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. a condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019.

In via preliminare, si fornisce una sintetica illustrazione della normativa non fiscale di riferimento.

L’articolo 42-bis del decreto Milleproroghe ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.

La norma stabilisce che le predette “configurazioni” siano costituite nel rispetto delle modalità e alle condizioni indicate nella norma stessa. È previsto, inoltre, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del citato articolo 42-bis e che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una «tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti [nelle citate] configurazioni sperimentali».

In attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis, con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 (pubblicato nella GU n. 285 del 16 novembre 2020) è stata individuata la tariffa incentivante.

In attuazione di tali disposizioni, con la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 sono disciplinate le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

Inoltre, la predetta delibera ARERA definisce:

- gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” come un insieme di almeno due clienti finali (il soggetto persona fisica e/o giuridica che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità) i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di produrre energia elettrica per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest’ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. Gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e/o possono essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo) purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile;

- le “Comunità di energia rinnovabile”, un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Gli impianti di produzione, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla da

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