Ai sensi dell’art. 19, commi 1 e 2, della L.R. 25/02/2005, n. 8 ai fini dell'applicazione del presente articolo per ampliamento si intende "l'ampliamento della costruzione esistente all'esterno della sagoma esistente" così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Al comma 3, lettera a), del presente articolo devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di destinazione d'uso.

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