Articolo abrogato dal D.P.R. 17/07/2015, n. 126, a decorrere dal 15 agosto 2015 ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 126/2015, fatto salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 2, dello stesso provvedimento.

Il comma 2 dell’art. 3 del D.P.R. 17/07/2015, n. 126 dispone:

“2. Fino al subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, il comune non transitato procede a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, previgenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni continuano, altresì, ad applicarsi agli adempimenti anagrafici che interessano congiuntamente un comune transitato ed un comune non transitato.”

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9. (Trasferimento di residenza della famiglia) — 1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.”

Dalla redazione