Articolo abrogato dalla L.R. 30/09/2016, n. 21.

L’articolo 23 così recitava:

“Art. 23 - (Modifica alla l.r. 20/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale) è aggiunto il seguente:

"4 bis. In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00."

Dalla redazione