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L. R. Lombardia 04/03/2019, n. 4

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis "Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre".
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Art. 1 - (Modifiche e integrazioni alla l.r. 33/2009: abrogazione del Capo III «Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali» del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis «Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre»)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il Capo III (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) del Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è abrogato;

b) dopo il Titolo VI (Norme in materia di prevenzione e promozione della salute) è inserito il seguente Titolo VI bis (Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre):

«TITOLO VI BIS NORME IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 67 - (Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.


Art. 67 bis - (Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);

b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienicosanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;

2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;

3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;

4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;

5. svolgimento delle cerimonie funebri;

d) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

f) centro servizi: impresa di cui all’articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all’articolo 74;

g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

h) deposito mortuario: luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell’accertamento di morte;

j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all’interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;

l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall’inumazione o tumulazione;

m) sala del commiato: sala adibita all’esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all’interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;

n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all’accertamento della morte;

o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all’interno o all’esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l’attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell’autorizzazione comunale;

s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.


Art. 68 - (Attività di medicina legale e di polizia mortuaria)

1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:

a) accertamenti e certificazioni relative alle condizioni di disabilità;

b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;

c) accertamenti e certificazioni correlate all’evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d’organi;

d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;

e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all’ATS di riferimen

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Art. 2 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimi

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Art. 3 - (Norma finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico del bilancio regionale e gli interven

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Art. 4 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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