Articolo abrogato dall’art. 16 del D.M. 20/05/1992, n. 569 e dall’art. 13 del D.P.R. 30/06/1995, n. 418. Di seguito il testo dell’articolo abrogato:

Negli edifici indicati nell’art. 1 il locale destinato a cabina di trasformazione o contenente l’eventuale impianto di generazione, dev’essere completamente in muratura, possibilmente con accesso diretto dall’esterno e ubicato in modo che un eventuale incendio non rechi danno alla parte monumentale dell’edificio ed alle collezioni.”

Dalla redazione