Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2018, n. 62, così recitava:

"Art. 65 (Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita) — 1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita contenute, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei piani strutturali e nei regolamenti urbanistici comunali, sono inefficaci fino all’effettuazione, con esito positivo, della verifica di sostenibilità a livello sovracomunale, effettuata secondo le procedure di cui all’articolo 66.

2. Non sono sottoposte alla verifica di sostenibilità di cui al comma 1, le previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano oggetto di piano attuativo approvato o di sua variante non comportante incremento della superficie di vendita."

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