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Sent. C. Giustizia UE 07/08/2018, n. C-561/16

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Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2012/27/UE - Articolo 7, paragrafi 1, 4 e 9 - Articolo 20, paragrafi 4 e 6 - Promozione dell’efficienza energetica - Regime obbligatorio di efficienza energetica - Altre misure politiche - Fondo nazionale per l’efficienza energetica - Istituzione di un tale fondo quale principale misura di adempimento degli obblighi di efficienza energetica - Obbligo contributivo - Designazione delle parti obbligate - Distributori di energia e/o società di vendita di energia al dettaglio.

1) Gli articoli 7 e 20 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che istituisce, come modalità principale di adempimento degli obblighi di efficienza energetica, un regime di contribuzione annuale a un fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione, da un lato, che detta normativa garantisca la realizzazione di risparmi energetici in misura equivalente ai regimi obbligatori di efficienza energetica che possono essere istituiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafi 10 e 11, della stessa direttiva, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) L’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone obblighi di efficienza energetica solo a determinate imprese del settore dell’energia, a condizione che la designazione di dette imprese come parti obbligate si basi effettivamente su criteri oggettivi e non discriminatori indicati esplicitamente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Dalla redazione