Allegato 2 - Franchi idraulici | Bollettino di Legislazione Tecnica

Estratto da Regolam. R. Liguria 14/07/2011, n. 3

Allegato 2 - Franchi idraulici

Entità dei franchi idraulici

Tutte le opere devono avere franchi adeguati rispetto al livello di piena previsto per la portata duecentennale, portata di riferimento per la progettazione di opere idrauliche od opere interferenti con l’alveo.

La previsione di adeguati franchi tra la sommità arginale o l’intradosso delle strutture in progetto ed il previsto livello della piena di riferimento, è necessaria per garantire il corretto funzionamento delle opere in questione ed assicurare il deflusso della portata di progetto con un adeguato coefficiente di sicurezza, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico-idraulica (concettuale, matematica e numerica) e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l’evento di piena, dei quali la modellazione non può tenere solitamente conto.

Alla loro valutazione devono concorrere considerazioni sia relative alla tipologia di opera e alla sua rilevanza determinata anche in funzione della vulnerabilità delle zone limitrofe, sia relative alle caratteristiche cinetiche della corrente, con la fondamentale distinzione dei casi di correnti lente e di correnti veloci.

(a) Per i tratti di corsi d’acqua del reticolo di primo e secondo livello, secondo l’articolazione dell’art. 3 del presente regolamento, i franchi non devono essere inferiori al valore maggiore tra:

- il carico cinetico della corrente determinabile come U2/2g, dove U è la velocità media della corrente (m/s) e g è l’accelerazione di gravità (m/s2) (valore particolarmente rilevante per correnti veloci) e

- i valori per di seguito indicati:


I

argini e difese spondali

cm. 50/100

II

ponti e strutture di attraversamento fino a estensioni longitudinali di m. 12

cm. 100/150

III

coperture o tombinature (ove ammesse), ponti e strutture di attraversamento oltre m. 12

cm. 150/200


ove i due valori estremi corrispondono rispettivamente a bacini poco dissestati con previsione di modesto trasporto solido ed a bacini molto dissestati con previsione di forte trasporto solido in caso di piena, e/o a bacini di maggiore o minore estensione.

Per estensione longitudinale si intende l’estensione dell’opera misurata parallelamente alla direzione della corrente. Per opere non ortogonali alla direzione della corrente si valuta come estensione la distanza, sempre misurata in senso parallelo alla corrente, tra il lembo più a monte e quello più a valle dell’opera stessa.

Per le opere di cui al punto III, nel caso di modesta rilevanza dell’opera stessa e di bacini ben sistemati, il valore minimo del franco come sopra indicato può essere derogato dall’amministrazione competente fino a 100 cm, sulla base di adeguate valutazioni come riportato nel seguito.

(b) Per i tratti di corsi d’acqua del reticolo di terzo livello, secondo l’articolazione dell’art. 3 del presente regolamento, i franchi non devono essere inferiori al valore maggiore tra i seguenti: - il valore di 0,5 volte il carico cinetico della corrente determinabile come U²/2g, dove U è la velocità media della corrente (m/s) e g è l’accelerazione di gravità (m/s²), e

- i valori per di seguito indicati:


I

argini e difese spondali

cm. 50

II

ponti e strutture di attraversamento fino a estensioni longitudinali di m. 12

cm. 75

III

coperture o tombinature (ove ammesse), ponti e strutture di attraversamento oltre m. 12

cm. 100


(c) Per i tratti di corsi d’acqua del reticolo minuto i più adeguati franchi potranno essere determinati in sede di autorizzazione idraulica sulla base della tipologia dell’opera, del suo inserimento territoriale, delle caratteristiche della corrente e delle potenziali conseguenze in caso di insufficienza al deflusso, prevedendo comunque un valore minimo di 30 cm per le arginature e di 50 cm per ponti, attraversamenti e tombinature.

Nel caso di ponti ad arco o comunque con intradosso non rettilineo, il valore del franco deve essere assicurato per almeno 2/3 della luce e comunque per almeno 40 m, nel caso di luci superiori a tale valore.


Deroghe ai franchi idraulici

Deroghe ai franchi di sicurezza di cui al punto precedente potranno essere motivatamente ammesse dalla Provincia in relazione a casi specifici ed a seguito di adeguate analisi e valutazioni, a condizione che sia comunque assicurata l’adeguata sicurezza delle opere in progetto e delle aree limitrofe ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

È necessario, pertanto, che, qualora gli interventi di sistemazione idraulica, progettati o realizzati, non prevedano l’adeguato franco idraulico, è necessaria una valutazione specifica e dettagliata che consenta di analizzarne le conseguenze in termini di pericolosità idraulica.

Nell’ambito di autorizzazione di deroghe ai franchi rispetto alla portata di progetto deve essere quindi individuata la portata smaltibile con l’adeguato franco, da considerarsi quella per la quale l’opera in progetto assicura con adeguato coefficiente di sicurezza il deflusso senza esondazioni, presupponendo, quindi, di norma un livello di pericolosità residua per le portate superiori.

La riduzione del franco previsto deve essere supportata da specifiche motivazioni tecniche che consentano di escludere ragionevolmente la possibilità di realizzazione di livelli di piena superiori rispetto a quanto determinato con la modellazione utilizzata, ovvero devono essere condotte specifiche analisi che consentano di definire il livello di mitigazione del rischio effettivamente conseguibile e le connesse condizioni di pericolosità residua, da trasporre in termini di eventuali aree inondabili o fasce di inondabilità residue.

In particolare, gli aspetti tecnici da considerare all’atto di deroghe ai franchi minimi, della cui valutazione si deve dare atto negli atti di competenza, sono di seguito schematizzate.

a) Rilevanza dei corsi d’acqua in esame e dell’estensione dei bacini sottesi, anche in relazione all’articolazione del reticolo idrografico di cui all’art. 3 del presente regolamento.

b) Caratteristiche del corso d’acqua e del bacino sotteso.

A questo proposito occorre valutare se tali caratteristiche permettano di escludere l’evenienza di fenomeni non tenuti in conto nella modellazione matematica utilizzata per determinare il livello di piena (valutazione ad esempio dell’entità della pendenza di fondo, dell’uniformità longitudinale delle sezioni fluviali, del trasporto solido, dell’influenza di opere interferenti con il deflusso, etc.).

In particolare deve essere valutata l’entità del possibile trasporto solido o di flottanti durante un evento di piena, fenomeno che può significativamente alterare gli effetti previsti con la modellazione matematica (ad esempio effetto della dinamica dell’alveo sui livelli idrici durante gli eventi di piena e/o effetto dell’opera sulla dinamica del trasporto di sedimenti).

c) Caratteristiche idrauliche della corrente.

In particolare, devono essere verificate le condizioni di deflusso nel tratto in esame con la distinzione tra corrente “veloce” (o supercritica) e “lenta” (subcritica); si ricorda infatti che, in caso di correnti veloci, anche un modesto ostacolo o una variazione di natura dell’alveo possono provocare un innalzamento anche rilevante della superficie libera, che può raggiungere il valore del carico cinetico U2/2g, e provocare quindi esondazioni non previste qualora le opere non abbiano previsto l’adeguato franco. Analogamente va valutato l’effetto di velocità elevate rispetto alle sollecitazioni sulle strutture che interferiscono con il deflusso (scalzamenti, erosioni spondali, etc.).

d) Caratteristiche progettuali dell’opera.

In particolare va valutata la rilevanza dell’opera in progetto e la sua interferenza con il normale deflusso del corso d’acqua, tenendo conto che, se l’opera interferisce significativamente con la corrente (ad es. una tombinatura), la stessa può essere causa di modifiche non trascurabili delle condizioni del moto della corrente stessa, anche in funzione di fenomeni non considerati nella modellazione.

e) Caratteristiche delle zone limitrofe all’opera e valutazione del danno atteso in caso di esondazione della portata di progetto.

In particolare deve essere valutata la possibilità connessa ad una esondazione della portata di progetto conseguente alla mancata previsione dell’adeguato franco al sopravvenire di circostanze non prese in considerazione esplicitamente nella schematizzazione modellistica, in relazione anche al possibile danno atteso in funzione delle caratteristiche delle zone limitrofe; a tale proposito possono essere distinte, a titolo di esempio, zone urbanizzate per le quali il danno atteso di una eventuale esondazione è sempre elevato e zone non urbanizzate ove tale danno possa essere, al contrario, ritenuto non rilevante.



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