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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.R. Basilicata 30/08/2005, n. 1753
Delib. G.R. Basilicata 30/08/2005, n. 1753
Delib. G.R. Basilicata 30/08/2005, n. 1753
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 29/12/2016, n. 1523
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE |
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Regolamento sull’Agriturismo attuativo della Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2005 “Agriturismo e Turismo Rurale” |
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Art. 1 - OggettoIl presente Regolamento, in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 25/02/2005 &ld |
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Art. 2 - Connessione delle attività di agriturismo, d’ittiturismo e di pescaturismo con l’attività agricola o di pescaLa connessione delle attività di agriturismo, di pescaturismo e di ittiturismo si realizza quando rispettivamente l’azienda agricola, quella ittica o quella di pesca, in relazione all’estensione, alle dotazioni strutturali, agli spazi disponibili, alla dimensione degli edifici, al numero degli addetti, alla natura e alle varietà delle attività agricole o di pesca praticate, siano idonee allo svolgimento di tali attività e quando il tempo-lavoro delle attività di agriturismo, di pescaturismo e di ittiturismo è inferior |
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Art. 3 - Piano AziendalePer la dimostrazione del rapporto di connessione l’imprenditore agricolo è tenuto a presentare un Piano aziendale, così come riportato nell’allegato 3, su supporto cartaceo ed informatico nel quale evidenziare: a) l’ordinamento e le tecniche colturali praticate; b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, con l’indicazione della loro destinazione ed utilizzazio |
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Art. 4 - Somministrazione di pasti e bevande1. Per la somministrazione di pasti e bevande la materia prima utilizzata deve provenire prevalentemente da prodotti propri de |
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Art. 5 - Degustazione di prodotti aziendaliLa degustazione e l’assaggio dei prodotti propri dell’azienda sono consentiti solo all’interno dell’azienda stessa. Qualora, per la degus |
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Art. 6 - Ospitalità in azienda ed agricampeggioL’ospitalità in azienda agricola o ittica può essere autorizzata per un massimo di 30 posti letto, ele |
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Art. 7 - Targa identificativa e Classificazione1. Gli operatori autorizzati all’esercizio delle attività di agriturismo, pescaturismo ed ittiturismo devono esporre la targa identificativa N1 di cui all’Allegato 6 o 6 bis. La targa, di dimensioni 125 cm di altezza e 75 cm di larghezza, e con il fondo di colore marrone si divide in tre parti, perfettamente allineate e sepa |
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Art. 8 - Norme igienico-sanitarieFermo restando il rispetto delle disposizioni della legge n. 283 del 30/4/1962 e s. m |
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Art. 9 - Iscrizione nell'elenco regionale degli operatoti agrituristici, di pescaturismo e di ittiturismo1. L’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici, di pescaturismo e di ittiturismo è il presupposto necessario per ottenere l’autorizzazione comunale all’esercizio delle attività di agriturismo, di pescaturismo o di ittiturismo. 2. I soggetti interessati che intendono intraprendere tali attività vengono iscritti nelle rispettive sezioni dell’Elenco Regionale, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di una azienda attiva agricola, o di pesca, nonché alla documentazione della connessione della attività agrituristica, di ittiturismo e di pescaturismo all’attività agricola o di pesca. 3. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale va presentata all’Ufficio regionale competente in materia del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia montana, utilizzando esclusivamente l’allegato fac-simile ( Allegato 5) e va corredata della seguente documentazione: a) Certificati o visure catastali aggiornate, rilasciate dall’UTE, dei fabbricati e dei terreni costituenti l’azienda agricola; b) Pianta, prospetti e sezioni dei fabbricati, planimetria aziendale con indicazione dei fabbricati esistenti delle colture praticate, delle aree e degli impianti da destinare all’attività agrituristica, nonché documentazione fotografica. c) Relazione tecnica descrittiva dell’attività aziendale e delle attività connesse; |
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Art. 10 - Autorizzazione comunale1. Il Comune, ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività di agriturismo, di ittiturismo o di pescaturismo, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività stessa, fissando limiti, adempimenti e modalità, utilizzando l’allegato 11 come fac-simile implementato eventualmente con ulteriori prescrizioni previsti dai regolamenti comunali. 2. I soggetti interessati presentano domanda corredata della seguente documentazione: |
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Art. 11 - Utilizzazione degli immobili-Individuazione dei Comuni Rurali1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. L’edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita eccezionalmente e solo se si configura in termini di adeguamento igie |
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Art. 12 - Obblighi degli Operatori1.Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 6 della legge sono obbligati a: a) esporre al pubblico, copia dell'autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate; b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa; c) comunicare, al |
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Art. 13 - Controlli, violazioni e sanzioni1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di cadenza almeno semestrale, accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all’autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Dell’esito di tali verifiche darà idonea notizia alla Struttura regionale competente. 2. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici gio |
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Art. 14 - Norme di Prima Attuazione1. Gli operatori agrituristici, già titolari di autorizzazione comunale all’esercizio, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1996, n. 24, R sono iscritti provvisoriamente d’ufficio nell'elenco regionale di cui al precedente articolo 9. Gli stessi hanno l’obbligo, tuttavia, di adeguare la propria attività alle prescrizioni della Legge e del presente Regola |
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Art. 15 - Attività di studio e di ricerca e formazione ProfessionaleLa Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituris |
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Allegato 1 - Allegato 3 Omissis |
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Allegato 4 - Norme igienico-sanitarie1. Gli alloggi agrituristici devono possedere fornitura di acqua potabile, nonché le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento, finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico. Rispetto alla superficie minima disponibile per posto-letto, deve essere accertata l'assenza di cause di insalubrità, mentre il limite minimo del rapporto aero - illuminante è fissato ad 1/16. Le attrezzature in dotazione devono comprendere un letto, un comodino. ed una sedia o poltrona per persona; ogni camera deve essere dotata di un armadio, un tavolino o altro piano di appoggio e un cestino per i rifiuti, nonché di una tabella informazioni con i numeri di telefono per le emergenze e dell'attrezzatura di pronto soccorso. 2. Gli alloggi agrituristici, fatti salvi quelli autorizzati ai sensi di precedenti norme in materia, devono essere dotati di servizi igienico-sanitari completi di wc con cassetta a cacciata di acqua, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno uno ogni sei persone o frazioni di sei, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi. La pulizia degli ambienti e il cambio della biancheria sono effettuati ad ogni nuova presenza di ospiti e comunque almeno una volta per settimana. 3. Per l'attività di ospitalità in spazi aperti di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, la superficie da destinare per ogni piazzola o unità di sosta deve essere di almeno 60 metri quadrati, compreso il posto auto; restano valide anche superfici minori per le autorizzazioni già in essere. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. In prossimità delle piazzole deve essere prevista una colonnina con possibilità di attacco per la presa di corrente elettrica; va inoltre garantita, con idonei recipienti, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi. 4. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori dovranno essere realizzati prioritariamente all'interno di strutture edilizie esistenti, in aggiunta a quelli, eventualmente già presenti, per attività di alloggio e di somministrazione dei pasti, con una dotazione minima, ogni quattro piazzole, di un servizio igienico composto da wc, lavabo e doccia. Va anche previsto un locale multiuso di facile accesso che disponga di lavelli, lavatoi e fontanella in quantità adeguate rispetto al numero di piazzole esistenti. 5. La produzione, la preparazione, il confezionamento, il deposito di sostanze alimentari e bevande, nonché la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, di cui all’art. 2 della medesima legge, tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e della effettiva dimensione dell’attività svolta, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 28 del D.P.R. 26/3/1980, n. 327.R 6. I locali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine e laboratori di preparazione per la somministrazione, sul posto, di alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti: a) sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel caso in cui la superficie delle finestrature, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità delle costruzioni, non sia sufficiente ad assicurare un'adeguata aerazione ed illuminazione, devono essere previsti sistemi meccanici per il ricambio dell'aria e sistemi di illuminazione artificiale; b) superficie adeguata al numero di pasti preparati e comunque non inferiore a 12 metri quadrati; c) pareti lavabili e disinfettabili sino all'altezza di 2 metri. A questo scopo possono essere utilizzate piastrelle, pitture idrofughe e simili; d) pavimento ben connesso, lavabile e disinfettabile, sistemato in maniera tale da permettere la facile evacuazione delle acque di lavaggio; e) soffitto facile da pulire e che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di polvere; f) finestre e porte protette da dispositivi contro insetti ed altri animali nocivi; g) lavello dotato di acqua corrente potabile calda e fredda, con rubinetteria non azi |
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Allegato 5 - Allegato 11 Omissis |
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