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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Veneto 25/02/2005, n. 5
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TITOLO I - Disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana |
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CAPO I - Modifica alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme di materia di usi civici" |
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Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme di materia di usi civici"1. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole "cinquanta per ce |
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Art. 3 - Modifica alla legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme di materia di usi civici"1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è inserito il seguente articolo: "Art. 5 bis - Regime giuridico. 1. I beni di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili. I beni di uso civico non possono form |
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Art. 4 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 "Norme di materia di usi civici"1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente: |
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CAPO IV - Modifica alla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 del "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni |
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Art. 9 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni1. L'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 R |
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Art. 10 - Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modificazioni1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, R la parola "fustaie" è sostituta dalle parole "boschi pianificati". |
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CAPO V - Modifica alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme del settore primario" |
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Art. 17 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme del settore primario"1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18, R è così sostituita: |
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TITOLO V - Disposizioni finali |
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CAPO I - Dichiarazione d'urgenza |
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Art. 20 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in |
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30/12/2024
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