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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 29/07/2002, n. 15
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- L.R. 02/08/2006, n. 13
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- L.R. 23/02/2005, n. 9
- Regolam. R. 04/12/2004, n. 11
- Errata corrige in B.U. 15/07/2004, n. 70
- L.R. 20/01/2004, n. 1
- L.R. 28/10/2003, n. 19
- Errata corrige in B.U. 12/09/2002, n. 100
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all'utenza, secondo i seguenti principi: |
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Art. 2 - (Regolamento di attuazione)1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti: a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le caratteristiche che consentono la presenza di un impianto su un |
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Art. 3 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti: a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, compresi gli impianti autostradali; b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche costituenti potenziamento ed al trasferimento degli impianti; |
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Art. 4 - (Disciplina urbanistica e servizi accessori) |
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Art. 5 - (Autorizzazione provvisoria)1. Il Comune, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un |
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Art. 6 - (Collaudo degli impianti)1. Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'ufficio tecnico di finanza (UTF), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio e da un funzionario |
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Art. 7 - (Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione)1. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la sospensi |
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Art. 8 - (Monitoraggio e osservatorio)1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti, allo scopo di monitorare lo stato di attuazione dell'ammodernamento della rete. |
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Art. 9 - (Commissione consultiva regionale) |
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Art. 10 - (Verifica di compatibili degli impianti esistenti)1. È considerato incompatibile l'impianto che versa in una delle seguenti condizioni: a) è privo di fuori strada; b) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale; |
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Art. 11 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle au |
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Art. 12 - (Sanzioni)1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 colui che: a) mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione; b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione; |
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Art. 13 - (Norme transitorie e finali)1. Le domande di autorizzazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione. |
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