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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 14/11/2001, n. 28
L.R. Marche 14/11/2001, n. 28
- L.R. 02/08/2004, n. 17
- L.R. 02/08/2006, n. 13
- L.R. 28/04/2017, n. 15
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione Marche, nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447 |
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Art. 2 - (Classificazione acustica del territorio comunale)1. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti provvedono, rispettivamente entro un anno ed entro due anni N1 dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, alla classificazione dei proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesiste |
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Art. 3 - (Criteri di classificazione)1. I Comuni devono delimitare i confini delle aree in modo che le immissioni sonore provenienti dalla zona in cui sia consentito un più elevato livello di rumore non impediscano il rispetto dei limiti della zona a minore livello di rumore, anche prevedendo fasce di ampiezza sufficiente al decadimento del rumore. |
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Art. 4 - (Procedura per l'approvazione della classificazione acustica)1. L'atto di classificazione acustica, adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediant |
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Art. 5 - (Competenze della Giunta regionale)1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto: a) i principi e i criteri direttivi per la classificazione acustica del territorio comunale; b) i criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della leg |
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Art. 6 - (Poteri sostitutivi della Regione)1. La classificazione di cui all'articolo 2, in caso di inerzia dei Comuni, è |
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Art. 7 - (Relazione annuale al Consiglio regionale)1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regio |
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Art. 8 - (Rilevanza della classificazione ai fini della pianificazione urbanistica)1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le dest |
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Art. 9 - (Nuovi impianti ed infrastrutture)1. I titolari di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e dei progetti o delle opere di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 447/ 1995 presenta |
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Art. 10 - (Piani di risanamento acustico comunali)1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 447/1995, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, della presente legge, i Comuni adottano, entro un anno dalla classificazione acustica del proprio territorio, Piani di risanamento acustico comunali (PRAC), assicurando il coordinamento con il Piano urbano del traffico di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e con i piani previsti dalla legislazione vigente in materia ambientale. 2. I PRAC devono contenere: |
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Art. 11 - (Risanamento volontario)1. Al fine del graduale raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla legge 447/1995, le imprese che ravvisino il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione fissata dal Comune, possono presentare, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione del territorio comunale, un piano di risanamento acustico volontario, di seguito denominato PRAV, di cui all'articolo 15 della legge 447/1995. |
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Art. 12 - (Risanamento infrastrutture di trasporto)1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 10 della legge 447/1995 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare |
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Art. 13 - (Piano regionale triennale di bonifica acustica)1. Il Consiglio regionale approva su proposta della Giunta regionale il piano trienna |
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Art. 14 - (Competenze della Provincia)1. Sono di competenza delle Province, che si avvalgano dell'ARPAM ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60: a) l'esecuzione di campagne di monitoraggio del rumore sulla base di programmi aggiornati periodicamente; |
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Art. 15 - (Servizio di controllo)1. La Provincia esercita, utilizzando le strutture dell'ARPAM, le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della legge 447/1995 nel proprio ambito territoriale. 2. Ordina, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate con la presente legge, il ricorso temporaneo |
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Art. 16 - (Deroghe)1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumor |
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Art. 17 - (Convenzioni)1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all'articolo 1 |
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Art. 18 - (Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti nell'edilizia)1. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi volti a ridurre i livelli di inquinamento acustico degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerci |
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Art. 19 - (Contributi per il contenimento dei rumori prodotti da fonti fisse)1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori industriale, |
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Art. 20 - (Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici, impianti e infrastrutture)1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore. Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, |
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Art. 21 - (Controlli e verifiche)1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme recate dagli articoli 18, 19 e 20 della presente legge anche in corso d'opera ovvero entro un anno dalla data di fine lavori dichiarata dal committente. |
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Art. 22 - (Pubblicità)1. Al fine di far conoscere ed informare tutti gli interessati sulle disposizioni del |
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Art. 23 - (Sanzioni)1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle Province e dai Comuni è punita con sanzione amministrativa da lire 500. |
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Art. 24 - (Disposizioni finanziarie)1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 200 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. |
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