Articolo abrogato dalla L. 24/11/2000, n. 340.

L’articolo 22 così recitava:

“Art. 22. - Coordinamento del registro delle imprese con il BUSC

1. L'ufficio trasmette agli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), anche per via telematica, gli atti e le notizie delle società cooperative iscritti nel registro delle imprese, soggetti alla pubblicazione nel BUSC di cui all'art. 9 della legge 12 aprile 1973, n. 256. Le modalità della trasmissione sono stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il BUSC è messo a disposizione del pubblico presso ogni camera di commercio, su apparecchiature informatiche, per la visura diretta, nonché presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).”

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