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Delib. G.R. Lombardia 29/12/2016, n. X/6089

Modifiche e integrazioni alla d.g.r. VIII/7728/2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale», limitatamente all’allegato 1, parte 3 «Procedure amministrative».
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 R «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

a) l’art. 47 c. 2, che dispone che la provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;

b) l’art. 47 c. 3, che dispone che il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e di indirizzo per la gestione dell’intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell’erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere;

c) l’art. 42 c. 6, che stabilisce che i piani di indirizzo individuano e delimitano le aree qualificate bosco;

d) l’art. 43 c. 4, che stabilisce che i piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa;

e) l’art. 48 c. 1, che stabilisce che i piani di indiriz

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Allegato 1 - Criteri e procedure per la redazione e l’approvazione dei piani di indirizzo forestale (PIF)

Parte 3 - Procedure amministrative

Questa parte fornisce indicazioni relativamente alle procedure tecnico-amministrative per la redazione, l’istruttoria e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale (di seguito “PIF”).

In particolare, le procedure di approvazione del PIF devono considerare non solo gli aspetti relativi al collaudo di un piano forestale, ma devono adeguarsi a quanto previsto per l’approvazione dei piani di settore dei PTCP, in coerenza sia ai disposti generali definiti dalla Regione che alle disposizioni previste da ogni singolo PTC provinciale o dei Parchi regionali. Le presenti procedure pertanto devono essere integrate dalla verifica di quanto ogni singolo strumento provinciale dispone in materia di approvazioni di piani di settore.


1) Redazione del PIF da parte degli enti forestali


1.1) Possibilità di suddivisione del PIF in “PIF stralcio”

I PIF sono redatti dalla Provincia di Sondrio, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di Parchi e da Regione Lombardia sia per il territorio di loro competenza, sia per il territorio delle riserve regionali intercluse. Gli Enti gestori di riserve regionali, infatti, pur con competenza nel settore forestale in base alla l.r. 31/2008 R, non sono annoverati dalla l.r. stessa fra gli Enti competenti a redigere un PIF.

I PIF sono redatti normalmente congiuntamente per l’intero territorio di competenza, riserve comprese. Tuttavia, è possibile suddividere il Piano in più PIF stralcio, per ambiti territoriali omogenei oppure per argomento (viabilità), secondo le seguenti regole:

- il Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale (di seguito “VASP”) può essere redatto anticipatamente rispetto al resto del piano, ma ovviamente deve essere approvato con le medesime procedure del resto del PIF;

- Regione Lombardia può redigere più piani di indirizzo, ognuno dei quali indaga e pianifica il territorio di un Ufficio Territoriale Regionale o un ambito omogeneo (es. pianura irrigua orientale, pianura irrigua occidentale, fascia dei pianalti, zona delle colline moreniche orientali ecc.);

- le Comunità montane che comprendono territori superiori a 30.000 ettari possono redigere più Piani di Indirizzo sulla base di una preliminare indagine che identifichi i diversi ambiti interessati dai singoli piani. In ogni ambito il bosco deve rappresentare almeno il 25% di quello di competenza dell’ente forestale e deve essere vasto almeno 5.000 ha; il territorio di ciascun comune dovrà comunque risultare compreso solo in un singolo PIF;

- i Parchi il cui territorio interessa ambiti paesaggisticamente diversificati (pianura, collina, montagna), possono redigere più piani di indirizzo su aree paesaggisticamente e socio-economicamente omogenee, nelle quali il bosco deve rappresentare almeno il 25% di quello di competenza dell’ente forestale con una superficie minima non inferiore a 2.500 ha;

- i Parchi che possiedono una superficie boscata inferiore ai 1.000 ettari possono convenzionarsi con altro ente (Regione, altro Parco, Comunità montana) per inserire il loro territorio nel PIF di questi ultimi;

- la Provincia di Sondrio può convenzionarsi con la Comunità montana di Sondrio per inserire il territorio del Comune di Sondrio nel PIF di quest’ultima.

Il territorio di ciascun comune deve comunque essere compreso in un unico PIF, salvo ovviamente il caso in cui un comune sia solo in parte compreso in un parco regionale.

Per la redazione dei singoli PIF, gli enti forestali possono avvalersi della collaborazione delle singole amministrazioni comunali, preferibilmente tramite il processo di VAS: fermo restando che la competenza e le decisioni sul PIF rimangono in capo all’ente forestale, l’amministrazione comunale può fornire il suo apporto per analisi, rilievi (soprattutto di dettaglio), documentazioni, proposte, al fine di accelerare la redazione del piano stralcio nel proprio territorio e disporre della necessaria documentazione per il PGT.

Qualora un Ente forestale suddivida il proprio territorio in più PIF stralcio, deve comunque garantire per tutti i piani:

- medesimo obiettivo generale imposto dall’ente forestale

- medesime specifiche tecniche di redazione date dall’ente forestale ad eventuale integrazione degli indirizzi generali dati dal presente documento

- unico regolamento applicativo


1.2) Periodo di validità del piano

Il periodo di validità dei PIF può essere, a discrezione dell’ente forestale, compreso fra 10 e 15 anni N1; la scelta dell’entità temporale di validità del piano deve essere fatta dall’Ente Forestale prima del conferimento d’incarico al tecnico pianificatore al fine di garantire la migliore rispondenza delle scelte pianificatorie al contesto territoriale ed alle sue dinamiche. I PIF relativi al territorio in cui l’ente forestale è Regione hanno validità di 15 anni, salvo diversa decisione motivata della Direzione Generale Agricoltura.


1.3) Revisione del piano

L’ente forestale può intraprendere le procedure di revisione del piano, compresa la richiesta di contributi nelle forme di legge, tre anni prima della scadenza dello stesso, al fine di garantire la continuità pianificatoria. I piani scaduti da più di tre anni senza che si sia dato formale incarico di inizio dei lavori di redazione del piano, dovranno essere redatti come piani ex-novo, fermo restando che il contributo regionale, ove previsto, sarà comunque calcolato nella misura prevista per gli aggiornamenti.


1.4) Criteri tecnici “provinciali”

Ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano definiscono propri criteri tecnici cui i PIF del territorio provinciale e metropolitano devono attenersi per rendere compatibile il PIF col proprio PTCP e per definire in dettaglio le procedure di adeguamento descritte nel paragrafo 2.7) “Interventi correttivi del PIF”.

Nell’ambito di tali criteri, ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano evidenziano gli elementi ed i contenuti che i PIF devono prevedere rispetto ai contenuti dei PTCP (ad es. ambiti di tutela ambientale, rete ecologica), oltre a specifiche tecniche di dettaglio da rispettare nella redazione e restituzione degli elaborati, necessarie alla composizione di tutti i PIF a livello provinciale, o di città metropolitana, che insieme costituiranno specifico Piano di Settore del PTCP.

Tali criteri tecnici possono disciplinare la sola parte avente ricadute territoriali e paesistiche del PIF, al fine di facilitarne il raccordo con il PTCP, omettendo qualsiasi alterazione dei contenuti strettamente selvicolturali, di competenza regionale.

Tali criteri definiscono anche le procedure di presa d’atto dei PIF come piano di settore del PTCP.


2) Procedure per la redazione e l’approvazione dei PIF

Le procedure per la redazione dei PIF seguono lo schema metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. VIII/351 R e successive modifiche ed integrazioni.

Le procedure sono dettagliate dall’allegato 1e “Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) – Piano di Indirizzo Forestale” della d.g.r. n. 9/761/2010 (Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS – Art. 4 della l.r. 12/2005, d.c.r. VIII/351/2007) N2.

Si ritiene opportuno tuttavia integrare lo schema prescritto con ulteriori indicazioni relative al rapporto tra gli Enti coinvolti nel processo di redazione ed approvazione dei PIF, in particolare per gli aspetti legati alle attività selvicolturali ed alla trasformazione del bosco.

Al paragrafo 3 sono definite le procedure interne a Regione Lombardia e le regole per la concessione, previste dall’art. 50 della l.r. 31/2008 R, di deroghe alle Norme Forestali Regionali (paragrafo 4).


2.1) Incarico per la stesura del PIF

Il PIF può essere redatto da un singolo professionista (dottore agronomo o dottore forestale) o meglio da un gruppo di lavoro multidisciplinare il cui capofila, che deve integrare le varie prestazioni specialistiche, deve essere un dottore agronomo o forestale. In questo caso, possono risultare utili le figure professionali del naturalista e dell’urbanista.

L’ente forestale committente della redazione del PIF (nonché autorità procedente della VAS) procede all’individuazione del tecnico pianificatore ed all’assegnazione dell’incarico, conferito seguendo le procedure previste dalla normativa vigente ed a seguito di sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico (contratto).

Il disciplinare d’incarico costituisce il piano di lavoro, concordato fra i diversi soggetti coinvolti nella stesura, ed è il quadro di riferimento, sia di ordine contenutistico sia metodologico, per lo sviluppo della redazione del PIF. Nel caso si manifestassero esigenze particolari durante la fase di redazione, il disciplinare dovrà prevedere la possibilità di apportare modifiche o integrazioni sui contenuti e sui metodi di lavoro, che dovranno essere concordati tra le parti.

Qualora non operi con proprio personale qualificato, l’ente forestale committente, al fine di individuare il professionista incaricato, procede alla pubblicazione dell’avviso su un quotidiano, sul sito internet e sull’albo pretorio degli Enti territorialmente interessati.

L’avviso dovrà essere accompagnato da una breve relazione tecnica, predisposta a cura dell’ente forestale committente, che descriva a grandi linee:

- l’estensione delle superfici coinvolte dal PIF e in particolare quelle forestali;

- il tipo di proprietà interessato dalla pianificazione e la diffusione di boschi soggetti ad uso civico;

- le aree ricadenti entro ambiti protetti e soggette a particolari regimi di tutela (Parchi, Riserve naturali, siti di interesse comunitario, ecc.);

- le varie forme di pianificazio

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