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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/10/2009, n. 83

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Scadenza del contratto - Necessità di una nuova gara - Servizi analoghi - Rinnovo espressamente previsto e stimato nel bando e rientrante in determinati limiti temporali - Ammissibilità - Criteri di valutazione dell'offerta - Requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta - Distinzione.

1. Salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità alla normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara. Peraltro, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 commi 1 e 2 della Legge n. 62/2005, deve ritenersi che si sia verificata l'inefficacia di qualsiasi disposizione contrattuale contrastante con detto principio. Residuano margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare l'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163 ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché il rinnovo sia stato espressamente previsto e stimato nel bando e rientri in determinati limiti temporali. Tale disposizione va interpretata restrittivamente, al fine di impedire che possa tradursi in uno strumento idoneo ad eludere l'ormai pacifico divieto di rinnovo.
2. Nella individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta, qualora si ricorra al sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione non può operare una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, che contrasta, peraltro, con la normativa comunitaria e con la normativa nazionale di riferimento. Elementi che, come la capacità finanziaria e la certificazione di qualità, riguardando la capacità dell'operatore di eseguire il servizio oggetto dell'appalto, possono essere richiesti esclusivamente ai fini della selezione dei concorrenti, e non successivamente come criterio per valutare l'offerta.
 

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