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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2010, n. 128
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2010, n. 128
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa De Luca S.r.l. – Lavori di adeguamento alla normativa della discarica comunale denominata “Sciolle” – Importo a base d’asta € 262.616,12 – S.A.: Comune di Crosia (CS).1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo più basso, ossia con un procedimento di tipo automatico che non implica valutazioni discrezionali, è senz’altro |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 23 febbraio 2010 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa De Luca S.r.l. ha chiesto a questa Autorità di esprimere il proprio avviso in merito al corretto svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006R. In particolare, l’impresa istante ha rappresentato che il Comune di Crosia nel disciplinare di gara richiedeva, tra i documenti da allegare, a pena di esclusione, alla domanda di partecipazione alla procedura di gara in questione, anche l& |
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Ritenuto in dirittoAi fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, occorre, preliminarmente, considerare che il disciplinare di gara ha espressamente e inequivocabilmente previsto l’obbligo di corredare la domanda di partecipazione da allegare al plico “A”, sia con l’iscrizione alla Camera di Commercio sia con l’atto costitutivo della società in caso di impresa non individuale (punto 14.5) - evidentemente ritenuti dalla stazione appaltante entrambi necessari ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi - ed ha altresì stabilito che la mancanza, l’incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere “A” e “B” avrebbe determinato l’esclusione dalla gara (cfr. 14.6 |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia corretta la scelta del Comune di C |
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