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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 24/08/2006, n. 4969
Sent. C. Stato 24/08/2006, n. 4969
Appalti pubblici - Gara - Offerte - Valutazioni - Requisiti - Necessità.L’attendibilità dell’offerta, ai fini della verifica del carattere di anomalia, deve essere valutata nel suo complesso, con tendenziale irrilevanza di fatt |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la pres |
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FATTO1. L'attuale appellante e la costituenda A.T.I. fra le società B.E. s.r.l. (capogruppomandataria) e V. s.r.l. (attuali appellate-controricorrenti) sono state le due sole concorrenti al pubblico incanto indetto, con disposizione dirigenziale del 16 ottobre 2003 n. 154, dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'affidamento del servizio di manutenzione, gestione e conduzione degli impianti tecnologici ed antincendio - disciplinata dal D. Lgs. 13 marzo 1995 n. 157 - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a quanto indicato nel disciplinare, con importo a base d'asta, riferito all'intera durata quinquennale del contratto, di Euro 2.625.000 oltre IVA. Individuato nella percentuale del 12,31% la soglia di anomalia apparente, la costituenda ATI B.- V., poiché eccedeva detta percentuale, è stata sottoposta a verifica. |
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DIRITTO1. L'appello è infondato. 2.1. La Sezione non ha ragione di modificare l'ordine di esame delle questioni proposte con l'appello coerentemente con l'ordine impresso dalla sentenza appellata che ha, al contrario, dato la precedenza al secondo ordine di censure dedotte dalla ricorrente in primo grado, dapprima pronunciandosi sulla valutazione della anomalia e soltanto all'esito di tale esame, decidendo la questione relativa alla ammissione alla gara dell'attuale appellante. Si rendono tuttavia necessarie talune notazioni che anticipano l'esame del secondo motivo di appello che, nelle sue premesse, ripropone la questione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, eccepita in primo grado. 2.2. Invero, si osserva che in una pubblica gara di cui è consentita l'aggiudicazione anche nella ipotesi di una sola offerta valida (come nel caso in esame), ove delle sole due offerte ammesse, quella collocatasi al primo posto sia stata esclusa in forza della sua anomalia, con consequenziale aggiudicazione al controinteressato, la legittimazione del concorrente escluso ad impugnare (unitamente alla sua esclusione) l'ammissione alla gara dell'altro concorrente, per mancanza dei requisiti di ammissione, sussiste indipendentemente dalla legittimità o meno del giudizio di anomalia. Ed, infatti, come lo stesso appellante non manca di riconoscere, il meccanismo dell'assoggettamento di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento, previsto dall'art.25 del D. Lgs. 17 marzo 1995 n.157, introduce un sistema di controllo della qualità delle prestazioni da fornire ai pubblici uffici, che presuppone la presenza di almeno due offerte valide. Ciò non esclude, ovviamente, che l'Amministrazione sia tenuta, anche in presenza di una sola offerta, a valutarne la serietà, congruità ed affidabilità con riguardo al ribasso proposto, ma differenti saranno i parametri della valutazione che non potrà certo dipendere da un valore medio non più praticabile per l'esclusione dell'unico altro concorrente. 2.3. Tale ovvia considerazione evidenzia anche, con la legittimazione all'impugnazione, la sussistenza dell'interesse dell'unico concorrente in gara a vedere escluso il controinteressato, per difetto dei requisiti di ammissione, che persiste anche nell'ipotesi che vada respinto il ricorso proposto per diretta illegittimità della valutazione di anomalia. È priva di giuridica consistenza l'obiezione secondo cui la l'interesse all'impugnazione sarebbe condizionato dall'esito della impugnazione della valutazione sull'anomalia, e non potrebbe ritenersi persistente nel caso di accoglimento, sul punto, della domanda originaria (e reiezione del relativo motivo di appello), argomentato sulla considerazione che, nel caso in esame, il costituendo raggruppamento non avrebbe dedotto l'illegittimità indiretta della media effettuata fra le due offerte. Ritiene la Sezione che la volontà del raggruppamento di rimettere in discussione la stessa possibilità di valutare la propria offerta con riferimento alla media dei ribassi deve essere desunta implicitamente dall'impugnazione dell'ammissione del controinteressato, non occorrendo formule sacramentali per individuare la strumentalità, rispetto a tale obiettivo, della impugnazione della ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato. Anche per tale profilo, la parte appellante coglie nel segno allorché individua - nell'ambito del procedimento - segmenti autonomi idonei a d |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe; |
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