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Delib. G.R. Lombardia 25/09/2015, n. X/4071

Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della l.r. n. 6/2010, disciplina in tema di sospensione volontaria dell’attività di distribuzione carburanti ai sensi dell’art. 95 della l.r. 6/2010 s.m.i. e modifica della d.g.r. VIII/9590 dell’11 giugno 2009.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Viste:

- la Delib.C.R. 26 luglio 1984 n. III/1685 e s.m.i. "Criteri regionali per la fissazione degli orari degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 54 lett. D) del D.P.C.M. 31 dicembre 1982";

- la disciplina dell'orario di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59", così come modificato dall'art. 83-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 6R "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e ferie" e s.m.i. e in particolare l'art. 81 comma 2 lett. c) della L.R. n. 6/2010 in base al quale la Regione definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti, l'art. 106 che attribuisce la competenza alla Giunta regionale per l'approvazione, sentita la consulta regionale carburanti, di tali indirizzi generali e l'art. 95 in tema di sospensione volontaria dell'attività;

- La L.R. 8 luglio 2015, n. 20R "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico", in particolare l'art. 17 che modifica l'art. 95 commi 1 e 2 della L.R. 6/2010 in tema di sospensione volontaria dell'attività di distribuzione carburanti;

Richiamate:

- la Delib.G.R. VIII/10359 del 21 ottobre 2009R relativa agli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti ad oggi in vigore;

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Allegato A - Nuovi indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti ex artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.


1. Principi Generali

1.1 Il presente provvedimento, in attuazione degli artt. 81 comma 2 lett. c) e 106 della L.R. n. 6/2010R e s.m.i. stabilisce gli indirizzi generali per i Comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti.

1.2 Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento pre-pagamento senza servizio ex art. 87-bis della L.R. 6/2010 e s.m.i.. Negli orari di apertura dell'impianto il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto.

1.3 Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore.

1.4 Sono esclusi dalla presente disciplina e devono svolgere servizio continuativo gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

1.5 Sono esclusi dalla presente disciplina gli impianti di distribuzione di carburanti espressamente autorizzati al funzionamento in modalità pre-pagamento senza personale ventiquattro ore su ventiquattro, di cui all'art. 82, comma 1, lett. f). della L.R. 6/2010 e s.m.i.

1.6 Le autonome attività artigianali e commerciali presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali, regionali e comunali loro afferenti.


2. Orari di apertura

2.1 Per l'espletamento della attività di distribuz

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Allegato B - Modalità di sospensione dell'attività di distribuzione carburanti


1. Sospensione non superiore a trenta giorni nell'arco dell'anno solare

1.1 Per periodi temporali di sospensione dal servizio di un impianto di distribuzione carburanti della durata cumulativa non superiore a trenta giorni nell'arco di un anno solare, il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti trasmette al Comune competente un'unica comunicazione annuale di sospensione dell'esercizio alle vendite, riepilogativa delle eventuali chiusure effettuate, senza obbligo di motivazione.

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Dalla redazione