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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 18/07/2007, n. 28504
Edilizia e immobili - Costruzione edilizia - Ampliamento di fabbricato preesistente - Pertinenza - Esclusione - Ragioni.In materia di reati edilizi, l'ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma diventa parte dell'edificio perché, una volta realizzato, ne completa la strut |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA |
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IN FATTOCon sentenza del 26 aprile 2006, la corte d'appello di Napoli, confermava quella pronunciata il 1 giugno del 2005 dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Ischia, con cui Rossi Emilia era stata con |
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IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. La decisione impugnata non contiene errori logici o giuridici ed è conforme ai principi enunciati da questa corte, giacché le opere realizzate dalla prevenuta non possono considerarsi pertinenze, come tali soggette all'epoca dell'inizio della costruzione alla sola autorizzazione gratuita a norma del D.L. 25 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 2 convertito nella L. 23 marzo 1982, n. 94. Come è noto, in base all'art. 817 c.c., si considerano pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di altra cosa senza diventare parte integrante della stessa e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza. Il concetto urbanistico di pertinenza differisce però in parte da quello civilistico perché nel settore urbanistico acquistano preminente rilievo le esigenze di tutela del territorio. Per la configurabilità della pertinenza urbanistica, secondo l'orientamento di questa corte, l'opera deve essere preordinata a soddisfare un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita a servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cfr. tra le tante Cass 4134 del 1998). La pertinenza urbanistica si distingue da quella civilistica perché, mentre in quest'ultima rilevano sia l'elemento obiettivo che quello soggettivo, nella prima acquista rilevanza solo l'elemento oggettivo. Il legislatore, con il testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. |
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P.Q.M.La Corte: Letto l'art. 616 c.p.p.; |
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