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L. R. Toscana 02/08/2013, n. 44

Disposizioni in materia di programmazione regionale.
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Preambolo


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, 19, comma 2, 37, 46 e 48 dello Statuto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

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Capo I - Principi
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Art. 1 - Principi generali e criteri guida

1. La programmazione regionale di cui all’articolo 46 dello Statuto si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7;

b) integrazione

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Art. 2 - Raccordi istituzionali

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell’Unione europea, perseguendone gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze.

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Art. 3 - Concertazione o confronto e partecipazione

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le

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Art. 4 - Raccordo con la pianificazione del territorio

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo s

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Art. 5 - Raccordo con la programmazione locale

1. La Regione favorisce il coordinamento e l’integrazione tra la programmazione regionale e la programmazione locale attraverso la

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Capo II - Strumenti della programmazione
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Art. 6 - Strumenti della programmazione

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

a) il programma regionale di sviluppo (PRS), che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di

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Art. 7 - Programma regionale di sviluppo

1. Il PRS è l’atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo di cui all’articolo 32 dello Statuto, definisce:

a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;

b) le opzioni politiche, ch

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Art. 8 - Validità del programma regionale di sviluppo

1. Il PRS ha validità per l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica,

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Art. 9 - Documento annuale di programmazione

1. Il DAP è atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce cornice programmatica dei bilanci di previsione annuale e pluriennale e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate.

2. Il DAP ha come contenuti:

a) l’aggiornamento annuale del contesto strutturale del PRS;

b) l’indicazione delle priorità programmatiche, degli obiettivi specifici e degli indirizzi per le politiche di settore e

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Art. 10 - Altri atti della programmazione regionale

1. Gli indirizzi per le politiche regionali di settore sono definiti dal PRS ad inizio legislatura e aggiornati annualmente dal DAP.

2. Nei casi previsti dal PRS, ovvero nei ca

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Art. 11 - Indirizzi per l’elaborazione degli strumenti delle politiche di coesione

1. Al fine di definire la posizione della Regione all’avvio dell’elaborazione degli strum

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Art. 12 - Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea affidati alla gestione della Regione

1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e g

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Capo III - Valutazione, monitoraggio e verifica
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Art. 13 - Valutazione degli strumenti di programmazione

1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, contengono:

a) l’analisi degli elementi che ne evidenz

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Art. 14 - Nucleo unificato regionale di valutazione

1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nonch&eacu

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Art. 15 - Monitoraggio

1. Le politiche settoriali della Regione individuate dal PRS e dal DAP sono sottoposte a specifici processi di monitoraggio e valutazione, anche ai seguenti fini:

a) presentare al Consiglio regionale i documenti annuali di monitoraggio e valutazione sulle politiche settoriali e sugli att

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Art. 16 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 14, comma 5, stimati in euro 1.000,00 per l’anno 2013,

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Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. L’atto di indirizzo programmatico dell’attività di governo della Regione per l’anno 2014 è costituito dal documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9 della le

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Art. 18 - Adeguamento della legislazione regionale

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigor

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Art. 19 - Abrogazione

1. La legge regionale 11 agosto 1999, n. 49

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