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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Puglia 22/03/2012, n. 6
Regolam. R. Puglia 22/03/2012, n. 6
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività diffusa di cui all’art. 2 della legge regionale 15 luglio 2011, n.17 R (“Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di albergo diffuso”) e di cui all’art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 |
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Art. 2 - (Definizione tipologica)1. “L’albergo diffuso”, è una struttura ricettiva caratterizzata dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati e dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento e dalle sale di uso comune. 2. Le unità abitative di cui è costituito l’albergo diffuso sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo rurale, nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all’articolo 4. 3. Le singole unit& |
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Art. 3 - (Requisiti gestionali)1. L’esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale. 2. La gestione della struttura ricettiva deve fare ca |
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Art. 4 - (Elementi di eleggibilità per la localizzazione)1. La localizzazione dell’albergo diffuso, deve avvenire in contesti urbani e rurali caratterizzati da pregio storico-ambientale e vitalità e vivibilità dei luoghi. |
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Art. 5 - (Capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unità abitative e requisiti per i servizi, dotazioni, impianti e attrezzature)1. La capacità ricettiva minima dell’albergo diffuso deve essere di 30 posti letto complessivi. 2. In considerazione delle peculiarità degli immobili nei quali è esercitata l’attività ricettiva di albergo diffuso, la compatibilità con i requisiti previsti dalla l.r. 11/99 in relazione alle strutture di cui all’art. 3 della legge medesima, è assicurata in ogni caso allorquando i locali abbiano i se |
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Art. 6 - (Periodo di apertura)1. L’albergo diffuso è. |
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Art. 7 - (Avvio ed esercizio dell’attività)1. L’esercizio dell’attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato alla Segnalazione certificata di inizio attività (SC |
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Art. 8 - (Rinvio a norme di settore)1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legg |
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TABELLA “A” - REQUISITI DI SERVIZI , DOTAZIONI. IMPIANTI E ATTREZZATURE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI |
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1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI1.01 - Servizi di ricevimento,portineria e informazioni: assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addebito disponibile a chiamata. Il personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull’offerta del territorio. 1.02 - Servizio di custodia valori: in cassaforte presente in ogni singola unità abitativa e in cassaforte dell’albergo. 1.03 - Servizio di notte: addetto disponibile a chiamata. 1.04 - Trasporto interno bagagli: assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela,nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela. |
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2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE NELLE UNITA’ ABITATIVE E NEGLI SPAZI COMUNI2.01 - Acqua corrente in tutte le camere: calda e fredda. 2.02 - Numero dei locali bagno privati(completi),espresso in percentuale minima delle camere/alloggi dell’albergo diffuso:il 100% degli alloggi. 2.03 - Numero dei locali bagno comuni(completi): almeno n.1 locale, accessibile a portatori di handicap posto nell’edificio principale. 2.04 - Chiamata di allarme in tutti i servizi(bagni e gabinetti)privati e comuni. 2.05 - Riscaldamento: in tutto l’esercizio. 2.06 - Dotazioni delle unità abitative:arredamento di ogni singola unità abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l’ambiente in cui l’unità abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità abitativa Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigian |
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