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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Trasporti e Nav. 03/05/2001
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D. Min. Trasporti e Nav. 03/05/2001
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 29/01/2003
- D. Min. Infrastrutture e Trasporti 20/06/2003
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[Premessa]IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada; Vis |
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Attuazione della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada |
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Articolo 1 - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprietà o sotto la responsabilità delle Forze arm |
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Articolo 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: «A.D.R.»: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche; |
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Articolo 3 - Disposizioni generali1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto è vietato dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e |
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Articolo 4 - Restrizioni1. Fatte salve le altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, è consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale. 2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attività dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dalla disposi |
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Articolo 5 - Esenzioni1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo. 2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere può essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi. 3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. Le cisterne ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B al decreto 4 settembre 1996, del Ministro dei trasporti e della navigazione e successive modificazioni, ma la cui |
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Articolo 6 - Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercat |
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Articolo 7 - Disposizioni finali ed abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente nel rispetto delle modalità di cui agli allegati A e B al decreto 4 settembre 1996 del Ministro dei traspor |
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Allegato C - Disposizioni particolari relative ad alcuni articoli del presente decreto1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono i seguenti: i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi per unità di trasporto: 1000 kg per la divisione 1.1, o 3000 kg per la divisione 1.2, o |
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