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Sent. C. Cass. 21/07/2000, n. 9587

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1. Professionista - Progettazione - Onorario - Clausola dell'incarico che lo condiziona al finanziamento dell'opera - Non è onerosa ex art. 1341, 2° c., Cod. civ. 2. Professionista - Progettazione - Onorario - Clausola dell'incarico che lo condiziona al finanziamento dell'opera - Non è potestativa e come tale nulla.

1. La clausola contrattuale che sottoponga il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera all'intervenuto finanziamento dell'opera progettata, non limita la responsabilità del committente il progetto, giacché non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento, ma piuttosto delimita il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non dal progetto solo redatto; ne consegue che una clausola siffatta, non incidendo sulle conseguenze dell'inadempimento del predisponente, non può ritenersi vessatoria e non è, pertanto, abbisognevole di specifica approvazione per iscritto. 2. La clausola contrattuale con la quale il sorgere del diritto al compenso da parte del professionista incaricato del progetto di un'opera viene condizionato all'ottenimento del finanziamento per l'opera progettata non è configurabile come condizione meramente potestativa, come tale nulla, atteso che, se è vero che il verificarsi di essa dipende dalla volontà e dall'attività di una sola delle parti, è anche vero che tale accadimento non è indifferente per la parte in questione, alla stregua di un mero si voluero, non potendosi dubitare della piena funzionabilità della pattuizione ad uno specifico interesse dedotto come tale nel contratto e perciò oggetto del medesimo.


(Cod. civ. art. 1341, 2° comma)

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