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Ord.C. Stato 14/03/2000, n. 1291

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1. Geologo - Limiti di competenza - Relazione geologica allegata al piano regolatore comunale - Vi rientra.
1. Il bando di concorso relativo alla progettazione del piano regolatore generale di un Comune, nella quale l'attività progettuale implichi necessariamente (ai sensi della L. 2 febbraio 1974 n. 64 e del D.M. 18 marzo 1988) la redazione di una relazione geologica, non può essere riservato alla sola categoria professionale degli ingegneri ed alle società di ingegneria, escludendo così implicitamente la possibilità per i geologi di partecipare al progetto della relazione geologica, e senza che, per la redazione di quest'ultima relazione, venga predisposto un parallelo bando di concorso. (Nella specie, un bando di concorso in cui non erano state osservate queste regole era stato sospeso).

1. "L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dall'art. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415 (L. Merloni ter), dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione della relazione geologica, nonché per la relazione grafica degli elaborati progettuali. Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica in tutti in casi in cui essa è espressamente richiesta". "Qualora, pertanto, si renda necessaria l'acquisizione alla progettazione di una relazione geologica, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dell'opera professionale del geologo, che sarà reperita o all'interno delle strutture dell'ente ovvero all'esterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora ricorrendo al conferimento all'esterno dell'incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo". "Per quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato (Ad. gen. 2 giugno 1994 n. 154) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Ad. gen. 17 dicembre 1993, n. 138), l'ingegnere progettista, che pure ha competenze in materia, deve avvalersi per la redazione della stessa dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione normativa (così per gli interventi in zona sismica). Ciò, tuttavia, sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilità complessiva del progettista".
(L. 2 febbraio 1974 n. 64R; D.M. 18 marzo 1988)[R=DM18M88]

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