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Sent.C. Stato 04/11/1999, n. 1805

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1. Appalti oo.pp. - Gare - A.T.I. - Associazione orizzontale e verticale - Nozione. 2. Appalti oo.pp. - Gara - A.T.I. - Associazione orizzontale e verticale - Ammissione di entrambe le categorie - Condizioni.
1. Le associazioni temporanee di imprese per la partecipazione a gare d'appalto di lavori pubblici possono essere orizzontali o verticali. Associazione orizzontale è quella in cui ciascuna delle imprese riunite è responsabile dell'esecuzione di tutta l'opera appaltata nei confronti dell'Amministrazione appaltante e la distribuzione del lavoro fra ciascuna delle imprese medesime riguardo soltanto queste e non ha rilevanza all'esterno; associazione verticale è invece quella in cui all'impresa che ha la capacità di eseguire tutti i lavori della categoria prevalente si associa altra impresa che ha la capacità di eseguire tutti i rimanenti lavori della categoria delle opere scorporabili. 2. Le associazioni temporanee di imprese possono partecipare, sia in raggruppamento orizzontale che verticale, alle gare d'appalto di opere pubbliche in cui siano previsti lavori di parti scorporabili dell'opera oltre ai lavori della categoria prevalente.

1a. e 2a. (GARE ATI.3) Sull'associazione temporanea di imprese orizzontale o verticale ved. Csi 21 dicembre 1998 n. 678R (Responsabilità solidale delle imprese di A.T.I. orizzontale verso la P.A. appaltante e quindi legittimità della richiesta per loro tutte di particolari requisiti, in aggiunta a quelli per la capogruppo); Csi 13 ottobre 1998 n. 618R (1. Le A.T.I. possono costituirsi per quote di lavori liberamente concordate; ed è quindi valida l'A.T.I. di 3 imprese di tipo orizzontale, delle quali una possiede il 98% del totale delle quote societarie - 2. Se ad una gara sono ammesse A.T.I. di tipo verticale devono esserlo anche A.T.I. di tipo orizzontale - 3. Nozione di A.T.I. orizzontale e verticale); Csi 16 settembre 1998 n. 477R [La partecipazione di A.T.I. orizzontale è ammissibile a gara d'appalto in cui siano previsti lavori della categoria prevalente e di parti scorporabili (Nozione di A.T.I. orizzontale e verticale)]; Cass. 7 agosto 1997 n. 7287R (Nullità di accordo interno fra le imprese di un'A.T.I. orizzontale sulla esclusione di alcune di esse dall'esecuzione dei lavori); Cass. 2 marzo 1996 n. 1650R (Diritto e obbligo di tutte le imprese di A.T.I. orizzontale di eseguire l'appalto per quote uguali; e nullità per difetto di forma scritta, del verbale con cui le imprese si accordino per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad una sola di esse); C. Stato VI 4 luglio 1991 n. 418R (Per la partecipazione di un'A.T.I. verticale a gara d'appalto, necessità che negli atti di gara siano indicate le parti dell'opera dichiarate scorporabili, con la specificazione del relativo importo) e relativa nota; C. Stato V 3 maggio 1991 n. 725R (Necessità di iscrizione di ciascuna impresa di un'A.T.I. orizzontale nella categoria prevalente per la sua partecipazione a gara d'appalto per lavori con più categorie; e necessità che la somma degli importi di iscrizione di tutte le associate sia non inferiore all'importo dei lavori da appaltare) e relativa nota.

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