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Sent.C. Cass. 26/03/1999, n. 188

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1. Direttore dei lavori Appalti oo.pp. comunali Sua responsabilità per danni Giurisdizione Corte dei conti.
1. Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'Amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di «agente», deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 52 primo comma del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, che dalla data di entrata in vigore della L. 8 giugno 1990 n. 142, in base all'art. 58 di quest'ultima, è divenuto applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e ss. del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che distinguevano fra la cosiddetta responsabilità formale e la responsabilità amministrativa, devolvendo la prima alla giurisdizione contabile e la seconda a quella ordinaria (nell'affermare tale principio le Sezioni Unite hanno anche precisato che il citato art. 52 è applicabile con riguardo ai giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore della L. n. 142 del 1990, alla stregua dell'art. 5 Cod. proc. civ. nel testo all'epoca vigente, che considerava influenti sulla giurisdizione i mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione stessa, nonché con riferimento al caso, nel quale la direzione dei lavori si fosse a quella data già esaurita, non sussistendo in proposito alcuna violazione dell'art. 25 primo comma del la Costituzione, che è applicabile soltanto in materia penale).

1. Giurisprudenza consolidata. Ved. C. Conti, Lombardia 28 dicembre 1998 n. 1878/ELR.
(Cost. art. 25, 1° c.; R.D. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 251 ss.[R=RD38334,A=251]; R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 52, 1°c.[R=RD121434,A=52]; L. 8 giugno 1990 n. 142, art. 58)[R=L14290,A=58]

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