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Sent.C. Cass. 15/03/1989, n. 1289

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1. Appalti oo-pp. - Equo compenso - Obbligazione di valuta e non di valore.
1. L'equo compenso - che, a norma dell'art. 1664, 2° c., C.c., spetta all'Appaltatore se nel corso dell'opera ha incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione - è oggetto di un'obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto ed il compenso non ha funzione diversa da quella di ogni altro emolumento spettante all'Appaltatore come remunerazione, mentre sono irrilevanti il carattere costitutivo ed equitativo della statuizione con la quale, in mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso è determinata dal giudice.

1. Sulla natura di credito di valuta che ha l'equo compenso, ved. Cass. 9 giugno 1988 n. 3923 R Sul principio tratto dall'art. 1277, 1° c., C.c., per il quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale, ved. Cass. S.U. 5 aprile 1986 n. 2368R, S.U. 25 ottobre 1979 n. 5572[R=W25O795572], S.U. 4 luglio 1979 n. 3776[R=W4L793776]. Sulla rilevanza della prestazione complessiva dell'appaltatore proprio in sede di contestazioni sull'equo compenso, ved. Cass. 10 luglio 1984 n. 4049[R=W10L844049] e 15 dicembre 1982 n, 6911[R=W15D826911].
C.c. artt. 1174, 1223, 1277, 1° c., 1374, 1386, 1467, 1655, 1660, 1661, 1664, 2° c., 2056; Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 21[R=RD25MA95,A=21]; L. 7 febbraio 1961 n. 59, art. 32, 2° c.; RCapitolato generale d'appalto D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 13[R=DPR106362,A=13]

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