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Sent. C. Cass. 27/10/1994, n. 8878

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1. Professionisti - Onorario - Rinuncia preventiva - Onere di prova - Sentenza del Conciliatore fondata sulla presunzione di gratuità - Illegittima.
1. La sentenza con cui il giudice conciliatore abbia presunto la gratuità di una prestazione professionale, sia pure sul presupposto di una sua mancata utilizzazione da parte del committente, costituisce violazione della norma che stabilisce l'onerosità del contratto d'opera professionale e che deve essere considerata espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 C.c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso, allorché le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito, che deve essere pertanto provato e che non può, quindi, essere presunto; la violazione del principio anzidetto comporta il superamento dei limiti imposti alla giurisdizione di equità (art. 113 C.p.c.) e determina, quindi, la cassazione della sentenza.

1. Ved. Cass. 15 giugno 1991 n. 6794.[R=W15G916794]
Cod. civ. artt. 2230 e 2233 e 2697

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