Sent. C. Cass. 24/02/1995, n. 2132 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/02/1995, n. 2132

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Rinuncia a pretenderne l'osservanza - Forma scritta - Necessaria.
1. La rinuncia al diritto di pretendere l'osservanza delle distanze legali tra una preesistente veduta del proprietario di un'unità immobiliare dell'edificio condominiale ed una nuova costruzione condominiale richiede la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350 Cod. civ., ma questa può essere espressa anche nel verbale dell'assemblea di condominio sottoscritto dal rinunciante.

1. Ved. Cass. 17 marzo 1981 n. 1559[R=W17M811559]. 1a. Come nota 1a. a Cass. 23 gennaio 1995 n. 724R.
Cod. civ. art. 1350

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