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Sent.C. Cass. 10/03/1992, n. 2871

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1. Appalti - Contratto - Risoluzione per inadempimento del committente - Suo obbligo di versare all'appaltatore il valore venale, al momento della risoluzione, dell'opus eseguito. 2. Appalti - Contratto - Risoluzione per inadempimento del committente - Risarcimento del danno, dovuto - Comprende la rivalutazione monetaria della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata (M.d.r.).
1. In caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest'ultimo, non potendo restituire l'opus parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell'altro contraente, a corrispondere il valore venale dell'opus predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite. 2. Per il risarcimento dei danni da inadempimento derivanti da fatto illecito extracontrattuale o da responsabilità contrattuale è cumulabile la rivalutazione della somma liquidata a tal fine con gli interessi sulla somma rivalutata (M.d.r.).

1. Conf. Cass. 13 gennaio 1972 n. 106[R=W13GE72106]. 2. Ved. Cass. 13 novembre 1989 n. 4791[R=W13N894791], 16 giugno 1987 n. 5287[R=W16G875287], 3 maggio 1986 n. 3018, [R=W3MA863018] 27 luglio 1984 n. 4440[R=W27L844440], 13 ottobre 1979 n. 5352[R=W13O795352], S. U. 19 luglio 1977 n. 3216.[R=W19L773216]

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