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Sent. C. Cass. S.U. civ. 10/01/1997, n. 187

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1. Ingegneri e architetti - Provvedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine - Differibilità ammissibile. 2. Ingegneri e architetti - Provvedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine - Applicabilità dell'art. 525, comma 2, Cod. proc. pen. - Successione di diversi Consigli - Nullità della decisione.

1. Nel procedimento disciplinare a carico degli ingegneri e degli architetti, non è prescritta, a pena invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza, sicché l'art. 44, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 nel contemplare che il Consiglio dell'Ordine provveda in esito alla discussione, non implica che la deliberazione debba necessariamente essere adottata nella stessa seduta all'uopo fissata e, quindi, non osta a che la camera di consiglio si protragga per ulteriori sedute, col conseguenziale differimento della deliberazione medesima.

2. I procedimenti disciplinari riguardanti gli iscritti all'Ordine degli architetti, per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni in materia, sono regolati, per analogia, dalle norme del Codice di procedura penale, il quale all'art. 525, comma 2, prevede la nullità assoluta della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento; è, pertanto, nullo il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un architetto, nel caso in cui nel corso dello svolgimento del procedimento disciplinare si siano succeduti diversi Consigli dell'Ordine, restando irrilevante che nel corso del procedimento stesso non siano mai mutate le persone fisiche del relatore e del Presidente.

Sulla differibilità della deliberazione del Consiglio dell'Ordine di ingegneri o di architetti per un provvedimento disciplinare, ved. Cass. S.U. 4 luglio 1989, n. 3196; Cass. S.U. 18 aprile 1988, n. 3044.


Cod. proc. pen. art. 525; R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

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