Articolo abrogato dalla L.R. del 21/11/2001 n.40. L'articolo 24 così recitava: "1. Limitatamente all'anno 1996 in deroga ai termini previsti al comma 1 del precedente art. 16, le domande di contributo devono essere presentate fra le ore 12,00 del 90 giorno e le ore 12,00 del 100 giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande di cui al comma precedente, corredate della documentazione di cui all'art. 16, comma 3, saranno esaminate ed ammesse a finanziamento, fino all'esaurimento delle risorse stanziate nel bilancio della Regione, per il 1996, secondo il seguente riparto:

a) 40% per progetti relativi ad aziende ricadenti nei Comuni individuati nell'art. 7 della Legge n. 394 del 06.12.1991; b) 20% per progetti relativi ad aziende ubicate negli altri Comuni delle aree interne, così come delimitate nella cartina geografica allegata alle direttive di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 5 dell'08.01.1996, per la misura 2.1; c) 20% per progetti relativi ad aziende ubicate nei Comuni sprovvisti di aziende agrituristiche; d) 20% per progetti ricadenti nei restanti Comuni.

3. Ultimato l'esame delle domande presentate, qualora in un'area dovessero rimanere somme non utilizzate, queste sono ripartite proporzionalmente fra le altre aree.

4. Nell'ambito di ciascuna area le domande saranno esaminate e finanziate secondo il seguente ordine di priorità : a) progetti presentati da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti; b) progetti presentati da soggetti provvisti di attestato di qualifica professionale inerente il settore agrituristico riconosciuto dalla Regione; c) progetti presentati da altri soggetti, sempre iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 4, con preferenza per coloro che abbiano almeno un biennio di iscrizione.

5. Nel caso che le somme stanziate in una stessa area e per una medesima fascia di priorità non consentissero di finanziare tutte le domande ammesse, si procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

6. Esperite tutte le procedure di cui ai commi precedenti, le domande che non trovano accoglimento sono restituite e potranno essere presentate negli anni successivi con diritto di priorità nell'ambito delle medesime aree e fasce di appartenenza come definite dai relativi programmi annuali.

7. Per l'anno 1996 le iniziative proposte dai consorzi agrituristici ai sensi dell'art. 8, sono finanziabili nella misura massima del 65% della spesa ammessa. La spesa massima ammessa è fissata in Lire 300.000.000.

8. L'Assessore Regionale all'Agricoltura può emanare circolari attuative degli interventi di cui al presente articolo."

Dalla redazione