Articolo abrogato dalla L.R. del 21/11/2001 n.40. L'articolo 22 così recitava: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996 in Lire 25.640.000.000, si fa fronte con i finanziamenti previsti dal programma POP 1994- 1996 di cui ai capitoli 3215 - 3216 - 3217 del bilancio regionale; per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti negli stessi o corrispondenti capitoli."

Dalla redazione