Articolo abrogato dalla L.R. del 21/11/2001 n.40. L'articolo 18 così recitava: "1. L'erogazione del contributo concesso ai sensi dei precedenti articoli avviene:

a) per il 20% ad avvenuto inizio lavori;

b) per un altro 60% alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori da cui risulti realizzata la metà dell'intero intervento agrituristico;

c) per il restante 20% a collaudo finale delle opere realizzate.

2. Il competente Ufficio in materia di agriturismo dispone il saldo del contributo, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, previo collaudo, effettuato dallo stesso Ufficio, teso a verificare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato e realizzato.

3. Ad opere ultimate i beneficiari devono produrre al competente ufficio i seguenti documenti:

a) certificato di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato, rilasciato dal Sindaco unitamente al certificato di abitabilità quando necessario;

b) documenti giustificativi delle spese;

c) copia della autorizzazione comunale per l'esercizio della attività agrituristica;

d) atti comprovanti che l'immobile oggetto di finanziamento è stato vincolato alla specifica destinazione per la durata di 10 anni;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che per la iniziativa ammessa al contributo non sono stati richiesti altri benefici statali o regionali e che i fabbricati interessati non ricadono nei casi di cui al precedente art. 14, comma 7.

4. L'importo di cui alla lettera a) del precedente comma 1, aumentato del 20%, deve essere garantito con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per l'intero periodo di tempo fissato per la realizzazione dell'iniziativa."

Dalla redazione