Articolo abrogato dalla L.R. del 21/11/2001 n.40. L'articolo 17 così recitava: "1. Agli imprenditori agricoli aventi titolo, singoli o associati, iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici, sono concessi, per le opere di cui al precedente art. 14, contributi in conto capitale nella misura del 65% della spesa ammessa.

2. Il contributo non può superare, in ogni caso, la somma complessiva di 800 milioni di lire.

3. Alla concessione del contributo provvede la Giunta Regionale previa istruttoria e proposta del competente Ufficio in materia di agriturismo.

4. Con il provvedimento di concessione del contributo sono anche stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie, nonché il tempo massimo entro il quale l'opera dovrà essere iniziata ed ultimata ed ogni altra eventuale documentazione utile.

5. La spesa ammissibile sarà determinata sulla base di computi metrici estimativi con prezzi non superiori a quelli dell'ultimo prezziario approvato dalla Giunta Regionale ai sensi della Legge regionale n. 37 del 16.07.1993.

6. Il competente Ufficio regionale in materia di agriturismo, per quanto concerne le spese di cui al comma 5 del precedente art. 14, relativamente all'anno 1996, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ed entro il 10 Gennaio, per gli anni successivi, fissa il costo massimo per ogni iniziativa.

7. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura massima del 7% della spesa ammissibile fino a 500 milioni; del 5% fino a 1 miliardo e del 4% oltre il miliardo.

8. Previa presentazione di idonea motivazione può essere concessa, una sola volta, la proroga dei termini di cui al precedente comma 4. "

Dalla redazione