Estratto da Regolam.R. Marche 28/02/2005, n. 1

Art. 6 - (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature)

1. Per gli impianti sono fissati i seguenti requisiti tecnici, igienico-sanitari e la seguente distribuzione interna:

a) le caratteristiche ambientali dei locali che compongono l'impianto devono essere conformi ai parametri indicati nella tabella A allegata;

b) l'altezza minima netta dei vani è stabilita in m 2,70 per le sale, gli spogliatoi, il pronto soccorso e gli altri locali a servizio degli utenti; i depositi, i WC, le docce e gli altri locali non destinati agli utenti possono avere un'altezza minima di m 2,40; tale altezza minima può essere di m 2,20 per impianti in attività e autorizzati alla data di approvazione del presente regolamento;

c) la distribuzione degli spazi di attività motoria e degli spazi e servizi di supporto ed accessori deve avvenire in modo da garantire sempre passaggi e corridoi che consentano il transito di due persone; i percorsi verso le uscite devono essere lasciati sempre liberi, in modo da garantirne la percorribilità anche alle persone con limitata o impedita capacità motoria.

2. Per le sale di attività sono fissati i seguenti requisiti:

a) la pavimentazione deve essere adatta alle attività motorie praticate, tale comunque da garantire il rispetto delle norme di igiene;

b) le pareti della sala devono essere prive di sporgenze per un'altezza non inferiore a m 2,5 dal pavimento. In caso di sporgenze non eliminabili le stesse devono essere ben segnalate e protette contro gli urti;

c) le vetrate, gli specchi, le parti a vista degli impianti tecnici, gli elementi mobili, i controsoffitti e quant'altro presente devono essere in grado di resistere, per le loro caratteristiche intrinseche costruttive e di fissaggio, agli urti di persone o di oggetti. Si deve garantire in ogni caso la massima sicurezza dell'utente. In particolare le vetrate, in caso di rottura, non devono produrre frammenti pericolosi;

d) le attrezzature ed i macchinari utilizzati devono essere sempre sottoposti a costante pulizia, accurata manutenzione e non devono comportare rischi per gli utenti; tale ultimo requisito deve essere attestato nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 8, comma 2.

3. I nuclei-servizi comprendono:

a) i locali spogliatoi, che devono essere dotati di arredi commisurati all'utenza;

b) i locali WC, le docce e i lavandini.

4. Almeno un nucleo-servizi, dotato di doccia, deve essere accessibile anche ai disabili, secondo le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

5. Le caratteristiche dei nuclei-servizi sono le seguenti:

a) le porte di accesso ai WC devono aprirsi verso l'esterno e la loro larghezza non può essere inferiore a m 0,80;

b) le pareti delle docce e dei WC, fino all'altezza di m. 1,80, devono essere rivestite con materiale facilmente lavabile. Non è consentito l'uso di vernici, smalti o simili. Le restanti superfici devono essere trattate con vernice all'acqua o simile, altamente traspirante; i pavimenti devono essere antiscivolo e facilmente lavabili;

c) la superficie totale degli spogliatoi, il numero complessivo delle docce e dei lavabi per gli utenti necessari per l'impianto e il dimensionamento di ciascun nucleo-servizi sono determinati secondo i seguenti parametri:

1) n. 1 WC ogni 30 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 WC per spogliatoio;

2) n. 1 lavandino ogni 20 utenti o frazione, con un minimo di n. 1 lavandino per spogliatoio;

3) posto spogliatoio (mq/utente): mq 1 fino a 50 utenti per spogliatoio, mq 0,80 per ogni utente oltre i 50;

4) n. 1 doccia ogni 12 utenti, con un minimo di n. 2 docce per ogni spogliatoio.

6. La presenza del nucleo-servizi per il personale, composto da spogliatoio e servizio igienico, è obbligatoria quando l'impianto prevede una capienza superiore a n. 150 utenti. Lo spogliatoio deve avere la dimensione minima di mq 3,2 al netto dei servizi igienici. Il servizio igienico è composto almeno da un water, un lavabo ed una doccia.

7. Lo spazio per la doccia deve essere dimensionato in modo da consentire il facile movimento delle braccia e del corpo da parte del fruitore. Davanti ad ogni doccia deve essere previsto uno spazio di scorrimento. Lo spazio antistante può essere comune con gli altri posti doccia.

8. L'impianto nel quale è prevista una capienza superiore a 150 utenti deve prevedere un locale per pronto soccorso, che può essere usato anche per altre attività con esso compatibili. Tale locale deve essere ubicato in modo che sia facilmente raggiungibile e accessibile. Deve essere altresì garantita la movimentazione della barella. Le dimensioni del locale devono consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso ed avere una larghezza minima di m 2,50 e un'altezza netta non inferiore a m 2,70, con adeguato ricambio d'aria naturale o forzato. Il locale deve essere dotato di un lavabo. È prevista una cassetta di pronto soccorso fino a 150 utenti.

9. È consentito collocare, all'interno dell'impianto, locali e spazi accessori alle attività motorie. I locali e gli spazi, qualora arredati, non devono comunque costituire pericolo per gli utenti, né essere d'intralcio per i percorsi e per le uscite. In particolare i locali solarium, sauna o simili devono essere dotati di appendiabiti e di aerazione diretta con l'esterno o, in alternativa, di aerazione forzata. I locali devono essere dotati di pulsanti da usare in caso di emergenza, muniti della scritta: pulsante malore. La segnalazione deve essere sia acustica, sia ottica. Il segnalatore deve essere posto sopra la porta del locale e nella zona ricevimento. I locali sauna, qualora inseriti negli spogliatoi, possono avere accesso diretto dagli stessi. Per altri locali accessori si deve tenere conto della loro destinazione d'uso, la quale, secondo le norme vigenti, deve essere compatibile con l'attività principale.

10. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici) . L'impianto deve essere progettato da un tecnico abilitato. Ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza degli utenti deve essere posta particolare attenzione alle seguenti regole:

a) il quadro elettrico generale opportunamente segnalato deve essere ubicato in posizione facilmente raggiungibile e accessibile, anche in caso d'incendio o di altra emergenza, al fine di porre fuori tensione l'impianto stesso;

b) i locali, comprese le vie di uscita, devono essere dotati di impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento, lungo le vie di uscita, per un tempo di almeno 60 minuti. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che garantiscano comunque le suddette prestazioni. L'illuminazione di sicurezza deve essere prevista anche all'esterno dei locali in corrispondenza delle porte;

c) tutti gli apparecchi di manovra devono essere ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono;

d) deve essere istituito un registro per l'impianto elettrico, nel quale vanno annotati tutti gli interventi, le sostituzioni e le variazioni eseguite nel tempo. Il registro deve essere tenuto presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;

e) i corpi illuminanti, non opportunamente protetti, devono essere fuori dalla portata di mano degli utenti e di eventuali attrezzi mobili.

11. Gli impianti di riscaldamento e condizionamento devono essere realizzati in conformità alle prescrizioni in materia di contenimento energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e al d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e, progettati da un tecnico abilitato. Gli impianti di potenza superiore a 35 Kw devono rispettare le norme emanate con decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 1996. Non possono essere usati elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per la variazione termica degli ambienti.

12. Eventuali impianti di rilevazione, segnalazione degli incendi e di allarme devono rispondere alle vigenti norme in materia antincendio.

13. Tutti gli impianti per attività motorie devono essere dotati di un adeguato numero di estintori.

14. L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite, di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (m 1,20); per la seconda è consentita una larghezza non inferiore a m 0,80.

Le uscite devono essere dimensionate in base alla capienza dell'impianto ed in funzione delle capacità di deflusso (50 persone/modulo). Tutte le porte di uscita devono aprirsi verso l'esterno a semplice spinta.


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