Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 10/09/2019, n. 38, così recitava:

“Art. 54 - Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati

1. Con il presente articolo la Regione del Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall’articolo 20 “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)” della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”, nell’ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme relative all’ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati.

2. Ai fini delle disposizioni recate dal presente articolo si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale, al fine di consentire un’omogenea applicazione in tutto il territorio, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco; decorso inutilmente tale termine i comuni possono, comunque, applicare le disposizioni di cui al presente articolo individuando loro stessi tali tipologie di esercizi e comunicandolo alla Regione.

4. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, e successive modificazioni, sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 i comuni, in conformità alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, dettano nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale specifiche previsioni in ordine all’ubicazione delle sale da gioco, anche in considerazione di quanto disposto dall’articolo 20 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 ed in particolare dal comma 3 del medesimo articolo.

6. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

7. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati, al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati.

8. Gli interventi e le opere di cui al comma 7, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni; decorso tale termine la demolizione è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi, in deroga alla vigente normativa regionale, non può essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli esercizi assimilati alle sale da gioco individuati ai sensi del comma 3.

10. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni di cui al comma 5, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati:

a) nei comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), di cui all’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nelle aree destinate alle attività produttive, così come disciplinate dal piano degli interventi (PI), di cui all’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ;

b) nei comuni non dotati di PAT, nelle zone territoriali omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.”.

11. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, non si applicano alle sale da gioco ed agli esercizi alle stesse assimilati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.”

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