Articolo abrogato dalla L.R. del 20/07/2007 n. 17. L'articolo 63 così recitava: "1. Ai fini della presente legge per accordo quadro si intende un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.  2. Le amministrazioni aggiudicatrici, che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi del comma 1, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:  a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;  b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati.  3. La procedura di cui al comma 2 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.  4. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.  5. La durata dell'accordo quadro non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. É fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza."

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