Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 27/04/2012, n. 18 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3, così recitava:

“Art. 11 - (I contenuti)

1. Per attuare la revisione delle circoscrizioni comunali, secondo i criteri di cui all'art. 1, la Regione adotta apposito programma.

2. Il programma individua:

a) le parti del territorio di uno o più comuni, che devono essere aggregate ad altro comune;

b) abrogata

c) i comuni di cui la Regione, per consenso degli enti stessi proponga la fusione mediante l'istituzione di un nuovo comune o la loro incorporazione in altro comune.

3. Il programma può essere articolato secondo previsioni temporali e deve contenere l'indicazione complessiva delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dello stesso.”

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