Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, della L.R. 30/09/1994, n. 61 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 30/01/2020, n. 3, così recitava:

“Art. 14-bis - (Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana)

1. Al fine di procedere al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, invia ai comuni dell'area stessa una proposta, in cui sono indicate sia la previsione di istituzione di nuovi comuni per scorporo o per fusione ai sensi delle lettere b) e d) dell'articolo 3, sia la revisione per aggregazione, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, delle circoscrizioni comunali.

2. I comuni sono tenuti a esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di inutile decorso del termine, il parere si intende favorevole.

3. Il riordino è approvato dal Consiglio regionale mediante apposita legge, che determina in un quadro unitario, le variazioni circoscrizionali dell'area metropolitana anche indipendentemente dal programma, di cui all'articolo 11.”

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