Articolo abrogato dall’art. 10, comma 4, della L.R. 29/12/2017, n. 45, così recitava:

“Art. 20 - Funzioni delle province

1. Le province, oltre alle funzioni previste nelle specifiche discipline, assicurano:

a) lo sviluppo delle attività di promozione turistica dell’area di competenza nell’ambito del territorio regionale;

b) la rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

c) il sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali, favorendo l’integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo l’aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica.

2. Le attività di promozione devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione previste dal programma regionale per il turismo e dal piano turistico annuale.

3. Ai fini di un adeguato raccordo e coordinamento, le province svolgono le attività e le funzioni di cui alla presente legge secondo le direttive regionali e sulla base del programma di attività della società consortile di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni.”

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