Articolo abrogato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 08/08/2014, n. 25, così recitava:

1. In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto sono conferite alla Provincia di Belluno le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l’esercizio, nel settore del turismo.

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione l’atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all’unitario esercizio a livello regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei.”

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