La L.R. 16/03/2015, n. 4 dispone che: “In deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, possono essere adottate, fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) e, comunque, non oltre il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia", le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'individuazione di aree commerciali di cui agli articoli 18, comma 1, e 21, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Dette varianti possono essere adottate e approvate con la procedura di cui all'articolo 18-ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.”

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