Comma modificato dall'art. 36, comma 1, della L.R. 11/12/2015, n. 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società INVA S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e, per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13."

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