Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 48 così recitava:

“Art. 48 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regionali direttamente attinenti alle varie fasi dei cicli di realizzazione dei lavori pubblici, nonché tutte le altre norme regionali incidenti sull'identificazione dei bisogni che richiedono la realizzazione di lavori pubblici per il loro soddisfacimento, limitatamente alle parti direttamente connesse con la materia dei lavori pubblici.

2. La l.r. 9/1993 è abrogata.

3. L'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6 (Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali) è abrogato.”

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