Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 undecies così recitava:

“Art. 44 undecies - (Affidamento dei lavori)

1. Gli appalti di importo inferiore a 1.500.000 euro, IVA esclusa, possono essere affidati, oltre che con le procedure indicate nella presente legge, mediante licitazione privata semplificata. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, invitano a presentare offerta almeno dieci concorrenti scelti, a rotazione, fra quelli di cui al comma 2, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.

2. I soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1, possono presentare apposita domanda. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. La domanda deve essere corredata di copia in forma autentica dell'attestazione di qualificazione SOA e di dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto.

3. L'affidamento mediante procedura negoziata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41, nei seguenti casi:

a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;

b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza, attestata dal coordinatore del ciclo, si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento ovvero qualora il contratto d'appalto sia stato oggetto di rescissione ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta dello stesso;

c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dal soggetto appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;

d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.

4. È consentito l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempre che tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per il soggetto appaltante, oppure, anche se separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il 50 per cento di quello dell'appalto principale.

5. L'affidamento mediante appalto-concorso è consentito per i soli lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentita la struttura regionale competente in materia di beni culturali.

6. Sono eseguibili in economia, nei limiti di importo e con le modalità di cui agli articoli 15bis e 15ter, le seguenti tipologie di lavori:

a) lavori di restauro, recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di interesse architettonico e storico-artistico;

b) lavori di scavo archeologico e di restauro dei beni mobili ed immobili;

c) lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici;

d) lavori di indagine e di conoscenza propedeutici e necessari alla redazione di studi e progetti;

e) lavori di completamento, di integrazione ovvero di modifica parziale di interventi precedenti.”

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