Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 decies così recitava:

“Art. 44 decies - (Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario)

1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal coordinatore del ciclo, non rendano necessario l'affidamento congiunto.

2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del coordinatore del ciclo che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.”

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